Variante urbanistica puntuale e interesse pubblico: la scelta spetta al Comune (TAR Marche n. 723 del 04.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico di una proposta di variante puntuale al P.R.G. costituisce espressione della discrezionalità pianificatoria del Comune ed è insindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo i profili di illogicità, contraddittorietà e travisamento dei presupposti. L’art. 16, comma 4, lett. d-ter), d.P.R. n. 380/2001 non predetermina ex lege la sussistenza dell’interesse pubblico, non essendo ammissibile fissarla a priori rispetto a proposte non ancora presentate al momento dell’adozione del regolamento comunale. Il regolamento che impone la valutazione caso per caso e la preventiva deliberazione della Giunta non è illegittimo, né la norma statale consente di ritenere esaurita l’indagine sull’interesse pubblico con la sola previsione del contributo straordinario. La conformità della proposta al P.R.G. costituisce mero prerequisito di istruzione e non esonera dall’apprezzamento dell’interesse pubblico.

Il Fatto

La società ricorrente aveva presentato nel 2017 una proposta di variante puntuale al P.R.G., ai sensi dell’art. 16, comma 4, lett. d-ter), d.P.R. n. 380/2001 e dei criteri approvati dal Comune. Dopo una lunga fase istruttoria e una stasi procedimentale, il Consiglio di Stato, riformando la sentenza del TAR, aveva accertato l’obbligo del Comune di concludere il procedimento.

In ottemperanza, la Giunta ha attestato l’insussistenza dell’interesse pubblico e il dirigente ha dichiarato concluso e archiviato il procedimento. La società ha impugnato tali atti, deducendo violazione del contraddittorio procedimentale, del giudicato e dell’autovincolo, difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti e violazione dell’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso nel merito ed esonera il Collegio dall’esame dell’eccezione preliminare. Il primo motivo è infondato: ai procedimenti di pianificazione urbanistica non si applica il Capo III della legge n. 241/1990, per l’espresso richiamo dell’art. 13, e il privato non ha diritto di intervenire nella fase di valutazione dell’interesse pubblico, che appartiene all’amministrazione.

Quanto al dedotto autovincolo, la Corte ritiene che l’atto generale di indirizzo rientri nella competenza della Giunta e che le sopravvenienze urbanistiche incidano sulle modalità di esecuzione del giudicato. Il Comune ha ottemperato all’ordine di provvedere, ma ha dovuto considerare la prevista revisione generale del P.R.G., logicamente incompatibile con varianti singolari salva la positiva valutazione della singola proposta.

Il sesto motivo è infondato: il regolamento comunale del 2017 impone la valutazione caso per caso e la preventiva deliberazione della Giunta. L’art. 16, comma 4, lett. d-ter) non può essere letto nel senso che il contributo straordinario attesti ex lege l’interesse pubblico, altrimenti il Comune sarebbe spogliato della potestà pianificatoria, funzione amministrativa fondamentale secondo la Corte costituzionale, sentenze n. 179 del 2019 e n. 202 del 2021.

Nel merito, la Corte condivide le valutazioni della Giunta: la proposta introduce due nuove zone di espansione residenziale e riduce sensibilmente le aree per l’istruzione, con un impatto maggiore rispetto alle previsioni del vigente P.R.G. La conformità al piano è solo prerequisito di istruzione, mentre l’aumento del carico insediativo e la riduzione degli standard scolastici giustificano il diniego. La motivazione è lineare e non contraddittoria rispetto alla volontà di procedere a una variante generale, che presuppone obiettivi strategici complessivi.

La Corte esclude la lesione dell’affidamento, non essendo configurabile alcun impegno ex ante, e ritiene insindacabili le valutazioni di merito amministrativo, espressione dell’idea di città dell’amministrazione in carica. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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