Omesso esame e motivi di ricorso per cassazione: perimetro del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7286 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., riguarda esclusivamente un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Non sono configurabili come fatti decisivi le deduzioni difensive, gli elementi istruttori in sé, quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice, né le domande o i motivi di appello. La censura di motivazione apparente e l’error in iudicando devono essere fatti valere rispettivamente con i mezzi di cui all’art. 360, primo comma, n. 4) e n. 3), c.p.c., non con il n. 5).
Il Fatto
Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado la condanna dei datori di lavoro al pagamento di differenze retributive e la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli. La Corte d’appello, riformando la sentenza, aveva invece giudicato fondata la censura relativa all’efficacia dell’accordo di conciliazione sindacale stipulato ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., aveva escluso la prova del rapporto di lavoro subordinato per il periodo antecedente e aveva rigettato le ulteriori domande.
Avverso tale decisione, il lavoratore proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Con il primo denunciava la violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 2113 c.c., lamentando l’omessa considerazione di circostanze fattuali; con il secondo deduceva l’omessa pronuncia sulle differenze retributive; con il terzo eccepiva la nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione alla declaratoria di illegittimità del licenziamento.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile tutti e tre i motivi, operando una rigorosa ricognizione del perimetro del sindacato di legittimità. Quanto al primo motivo, richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, ha precisato che la censura di omesso esame non può vertere su argomentazioni o deduzioni difensive, né su elementi istruttori quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito. La dedotta mancata contestazione da parte dei resistenti integrava una mera deduzione difensiva, non un fatto decisivo.
La prospettazione di una motivazione apparente è stata ritenuta un’anomalia motivazionale da far valere ex art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., deducendo la nullità della sentenza, e non come omesso esame. Parimenti, la critica alla valutazione delle risultanze istruttorie è stata ricondotta al merito, riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione.
L’asserita “svista” nel non aver considerato l’impugnazione del verbale conciliativo è stata qualificata come errore di natura revocatoria, azionabile ex art. 395, n. 4), c.p.c., e non con il ricorso per cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché il ricorrente non ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la Corte territoriale aveva comunque esaminato il capo sulle differenze retributive, rigettandolo per il periodo non coperto dall’accordo per carenza di prova dei relativi titoli.
Infine, il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile poiché il vizio di motivazione apparente, nella sua declinazione identificata dalle Sezioni Unite (mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa), è un vizio testuale che rifluisce nel n. 4 dell’art. 360 c.p.c. e doveva essere dedotto come nullità della sentenza, non come omesso esame. Anche il profilo di extrapetizione relativo al repechage avrebbe dovuto essere fatto valere ex art. 360 n. 4 c.p.c., denunciando la violazione dell’art. 112 c.p.c.
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Nota della Redazione
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