Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nominа d’ufficio del commissario (TAR Molise n. 167 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per ottenere l’esecuzione delle sentenze emesse dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, rientrando il relativo titolo nel novero di quelli azionabili davanti al giudice amministrativo. Ai fini dell’ammissibilità, la notificazione della sentenza in copia attestata conforme all’originale è sufficiente, non essendo più richiesta la spedizione in forma esecutiva dopo le modifiche apportate all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e nomina, fin d’ora, un commissario ad acta per il caso di inottemperanza perdurante. La nomina del commissario, destinata a fronteggiare l’eventuale inerzia, non giustifica, almeno allo stato, l’applicazione della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente, docente precario titolare di supplenze negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, ha ottenuto dal Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio della carta elettronica del docente introdotta dall’art. 1 della legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma complessiva di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione.

Il Tribunale ha fatto proprio l’orientamento della Cass. Sez. Lav. n. 29961/2023 del 27.10.2023, che ha esteso il beneficio ai docenti supplenti che abbiano svolto servizio fino al 30 giugno ovvero al 31 agosto dell’anno di riferimento. Passata la sentenza in giudicato e rimasta ineseguita, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva. L’Amministrazione, costituitasi, non ha contestato l’ammissibilità e la fondatezza della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dai presupposti dell’azione e li ritiene sussistenti. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso in data 12.2.2025. Quanto alle formalità di notifica, il TAR richiama la novellata versione dell’art. 475 cod. proc. civ., applicabile a decorrere dal 28 febbraio 2023, che non richiede più la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente il rilascio in copia attestata conforme all’originale. Le modalità con le quali la parte ha notificato il titolo al Ministero debitore risultano pertanto adeguate.

Il Collegio affronta poi la questione dell’ambito del rimedio. Il titolo azionato consiste in una sentenza emessa dal Tribunale civile e appartiene al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La somma richiesta a titolo di sorte capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire.

Ordinato al Ministero di dare esecuzione ai pagamenti non ancora effettuati entro il termine perentorio di 40 giorni, il Tribunale nomina fin d’ora il commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale preposto alla competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso. Questi dovrà attivarsi su istanza della ricorrente in caso di vana scadenza del termine e provvedere nell’ulteriore termine di 40 giorni.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per riconoscere l’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., considerata la già disposta nomina del commissario proprio per fronteggiare l’eventuale inadempimento. Resta salva una diversa valutazione, su apposita nuova istanza di parte, nel caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del commissario.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, con rimborso del contributo unificato versato e distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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