Verifica di congruità dell’offerta e cessazione della materia del contendere (TAR Puglia n. 961 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La verifica di congruità dell’offerta è illegittima quando omette di considerare l’incidenza del nuovo CCNL di categoria e i relativi riflessi sul costo della manodopera dichiarato dall’operatore economico. Parimenti illegittima è la verifica che non quantifichi i costi delle prestazioni aggiuntive offerte, poiché tale omissione compromette l’affidabilità complessiva dell’offerta. Qualora la stazione appaltante annulli in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, l’aggiudicazione contestata e affidi il servizio al ricorrente, la pretesa azionata risulta soddisfatta e va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale, anche in assenza di pronuncia di accoglimento, quando il ricorso avrebbe meritato accoglimento.
Il Fatto
Due società cooperative sociali, in costituendo RTI, hanno impugnato la determinazione di aggiudicazione con cui il Consorzio CIISAF aveva affidato a una cooperativa controinteressata la procedura aperta per il servizio di integrazione scolastica e sociale extrascolastica in favore di alunni diversamente abili dell’Ambito Territoriale Sociale BR2. Le ricorrenti hanno dedotto che l’offerta dell’aggiudicataria non rispettava i minimi salariali e non era affidabile, essendo il costo della manodopera inferiore ai valori ministeriali e non coprendo i costi delle migliorie offerte.
Il Consorzio e i Comuni intimati non si sono costituiti. La controinteressata ha chiesto il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare. Con ordinanza n. 318/2024 del 20.5.2024 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare, ordinando alla stazione appaltante di depositare una dettagliata relazione di chiarimenti sui fatti di causa.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio il Direttore del Consorzio CIISAF ha adottato la determinazione n. 512 dell’8.7.2024, con cui ha annullato d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, l’aggiudicazione in favore della controinteressata e ha affidato il servizio alle ricorrenti. Su richiesta della difesa attrice, il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, risultando la pretesa fatta valere in giudizio pienamente soddisfatta.
Il Tribunale non si è limitato alla declaratoria, ma ha scrutinato la fondatezza dei motivi per la regolazione delle spese. Ha ritenuto che, ove non fosse intervenuta la pronuncia ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il ricorso avrebbe meritato accoglimento.
Il primo profilo attiene alla verifica di congruità. Il Collegio ha stigmatizzato l’inammissibile obliterazione, in sede di verifica, dell’incidenza del nuovo CCNL di categoria e dei correlati riflessi sul costo della manodopera. Sul punto richiama espressamente Cons. Stato, sentenze n. 6652/2023 e n. 453/2024.
Il secondo profilo riguarda la mancata quantificazione dei costi per le prestazioni aggiuntive, da cui deriva l’inaffidabilità complessiva dell’offerta presentata dall’aggiudicataria. I due profili, letti insieme, fondano la soccombenza sostanziale delle parti intimate.
Quanto alle spese, il Tribunale le ha poste a carico del Consorzio CIISAF e della controinteressata, liquidandole in € 2.500,00 oltre accessori per ciascuna, con spese non ripetibili verso le altre parti. La condanna prescinde dall’esito formale del giudizio e si fonda sull’accertamento della fondatezza dei motivi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.