Ottemperanza al decreto ex legge Pinto e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 333 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui la Corte d’appello liquida l’indennizzo per irragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di cosa giudicata quando, notificato, non sia stato opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ.. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e quello di sei mesi dalla trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina commissario ad acta. All’ausiliario non è dovuto compenso specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. L’accoglimento comporta la condanna dell’amministrazione alle spese, comprensive delle spese vive necessarie alla proposizione del giudizio di ottemperanza e del contributo unificato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, con decreto emesso ai sensi della legge n. 89/2001, accoglieva il ricorso di un soggetto che aveva subito la durata irragionevole di un processo e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore di € 1.600,00, oltre le spese del procedimento liquidate in € 500,00 per compensi e € 100,00 per spese, con distrazione in favore del difensore.
Il decreto veniva notificato ritualmente, prima all’Avvocatura di Stato e poi, con formula esecutiva, al Ministero, senza essere opposto e divenendo definitivo. Il Ministero non dava esecuzione. I ricorrenti, dopo aver trasmesso la dichiarazione attestante la mancata riscossione e l’assenza di azioni per il medesimo credito, proponevano ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto della Corte d’appello ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata: è stato notificato al Ministero e non opposto. Ricorre quindi il presupposto del giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm.
Il TAR accerta poi il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Verifica altresì l’adempimento dell’onere dichiarativo imposto dall’art. 5-sexies, legge n. 89/2001, con l’attestazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 in ordine alla mancata riscossione, alle azioni giudiziarie per lo stesso credito, all’importo ancora dovuto e alle modalità di riscossione prescelte.
Rileva quindi che è decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione delle dichiarazioni senza che il pagamento sia stato eseguito, come prescrive l’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001. Ne deriva l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento delle somme indicate se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Il Collegio fissa il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per l’adempimento e nomina, fin da ora, commissario ad acta il Dirigente che sarà specificatamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Al commissario non spetta compenso specifico, in virtù dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti sancita dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
Sull’accoglimento segue la condanna del Ministero alle spese, liquidate in € 300,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa, in favore del difensore antistatario, nonché al rimborso delle spese vive successive all’emissione del decreto e del contributo unificato, se e nella misura in cui corrisposto. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, 03/05/2021, n. 3484, Cons. Stato, Sez. V, 31/03/2017, n. 1498 e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 10/01/2022, n. 153.
Nota della Redazione
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