Sospensione del componente del CSM e mera iscrizione nel registro degli indagati (Cons. Stato n. 7026 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della sospensione facoltativa del componente del Consiglio superiore della magistratura, l’art. 37, primo comma, legge n. 195 del 1958 richiede la sola sottoposizione a procedimento penale per delitto non colposo, non anche il promovimento dell’azione penale e l’assunzione della qualità di imputato. L’art. 335-bis cod. proc. pen. non incide sull’interpretazione della norma speciale, poiché la mera iscrizione nel registro degli indagati non determina alcun automatismo: essa costituisce solo il presupposto in presenza del quale il CSM esercita un potere discrezionale, che non investe l’accertamento del reato. La motivazione dell’atto può fondarsi sulla violazione dei doveri di imparzialità e terzietà del giudice disciplinare, desunta dal compendio istruttorio. La pretesa all’indennità per il periodo di sospensione involge un diritto soggettivo, devoluto al giudice ordinario.
Il Fatto
L’appellante, componente laica del Consiglio superiore della magistratura designata dal Parlamento e assegnata alla sezione disciplinare, era stata iscritta nel registro degli indagati per i reati di cui agli artt. 326 e 323 cod. pen. in relazione a un colloquio con un magistrato sottoposto a procedimento disciplinare. Il Comitato di Presidenza aveva riferito al Plenum, che con delibera dell’Adunanza plenaria aveva disposto la sua sospensione dalla carica ai sensi dell’art. 37 legge n. 195 del 1958.
Il TAR Lazio, sezione prima, ha respinto il ricorso, ritenendo sufficiente la mera iscrizione e non violate le garanzie partecipative, e ha declinato la giurisdizione sulla domanda di indennità. L’appellante ha impugnato la sentenza, riproponendo tra l’altro la tesi della necessaria azione penale e deducendo il difetto di motivazione della delibera. Il CSM ha eccepito l’improcedibilità per intervenute dimissioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e ritiene di poter prescindere dall’eccepita improcedibilità, risultando comunque infondata per il perdurante interesse dell’appellante, anche solo a fini morali e risarcitori.
Quanto al primo motivo, il Consiglio di Stato esclude che l’art. 37 richieda l’esercizio dell’azione penale. La norma contempla ipotesi graduate di sospensione e decadenza: al primo comma la misura è facoltativa, al secondo opera ex lege in presenza di ordine o mandato di cattura o di arresto convalidato. Entrambe le disposizioni si riferiscono all’indagato. Sarebbe illogico ipotizzare una misura più blanda per l’imputato e una più rigorosa per l’indagato.
L’art. 335-bis cod. proc. pen. non incide sull’interpretazione della norma, che è speciale perché riferita ai soli componenti del CSM e dà attuazione all’art. 108 Cost. La disposizione processuale vieta di valorizzare in via esclusiva la mera iscrizione: proprio per questo la norma consiliare non prevede alcun automatismo, richiedendo la spendita di un potere discrezionale, come conferma l’uso del verbo “possono essere”. Il richiamo alla Corte costituzionale n. 8 del 2024 è pertinente solo in apparenza, poiché quella pronuncia concerneva una norma che precludeva la partecipazione a un esame in virtù della sola pendenza penale. Ne discende la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale per asserita violazione degli artt. 3 e 27 Cost.
Il terzo motivo è infondato. Il CSM non doveva esprimersi sul fumus del reato contestato, valutazione riservata al giudice penale. La delibera si fonda sulla relazione del Comitato di Presidenza, che valorizza il contenuto delle trascrizioni e la violazione dei doveri di imparzialità e terzietà, anche in ragione della partecipazione al collegio dopo l’interlocuzione privata. Il focus va spostato dall’opportunità dell’astensione all’inopportunità della condotta. Irrilevanti sono la questione della genuinità della trascrizione e il confronto con i criteri dell’art. 22 d.lgs. n. 109 del 2006, poiché l’appellante non è magistrato e la misura non ha natura disciplinare.
Il secondo motivo è infondato: la relazione del Comitato ha valenza endoprocedimentale e non è finalizzata al contraddittorio; la memoria è stata comunque depositata e l’interessata era edotta dei fatti. La motivazione non deve contenere la confutazione analitica delle osservazioni, come chiarito da Cons. Stato, sez. II, n. 9684 del 2025.
Il quarto motivo è infine respinto: la rivendicazione di una provvidenza economica per il periodo di sospensione comporta l’accertamento di un diritto soggettivo, estraneo alla giurisdizione di legittimità. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 323 c.p. – Articolo abrogato dalla l. 9 agosto 2024, n. 114
- Art. 326 c.p. – Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
- Art. 335-bis c.p.p. – Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi