Voto di laurea sindacabile solo per macroscopico eccesso di potere (TAR Emilia-Romagna n. 1636 del 19.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione espressa dalla commissione di laurea in ordine al voto finale ha natura altamente tecnico-discrezionale ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo per macroscopico eccesso o sviamento di potere, non essendo sufficiente la mera opinabilità del giudizio. La commissione è l’unica autorità abilitata a esprimere il voto dopo la discussione orale della tesi, senza alcun vincolo derivante dalla media dei voti di profitto né dal nulla osta del relatore all’ammissione. L’ammissione dell’elaborato non equivale a valutazione positiva dell’esame finale, che comprende anche la dissertazione orale. Il giudizio può essere anche negativo per il candidato e il suo annullamento richiede la dimostrazione di una decisione inattendibile per vizio della discrezionalità tecnica.
Il Fatto
Il ricorrente ha frequentato presso un ateneo il corso di laurea magistrale in Lingua e cultura italiane per stranieri, presentando una tesi in Didattica delle lingue moderne. Ammesso alla seduta di laurea con una media ponderata degli esami di profitto di 29,03/30, pari a 106,44/110, ha conseguito il voto finale di 108/110, con valorizzazione della tesi e della mobilità internazionale svolta.
Ritenendo la votazione ingiusta, ha impugnato il verbale della commissione esaminatrice e la proclamazione dell’esito, deducendo violazione del regolamento didattico di ateneo e delle norme per l’esame di laurea, oltre all’eccesso di potere sotto vari profili: a fronte dei molteplici criteri prescritti, la commissione avrebbe assegnato un punteggio esiguo, con risultato abnorme rispetto al curriculum. Ha proposto anche domanda risarcitoria per il ritardo nella discussione della tesi. L’ateneo ha resistito, evidenziando che il tempo di consegna è dipeso dal confronto con relatore e correlatore e che nessun punteggio ulteriore è dovuto rispetto alla media.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dalla qualificazione del giudizio di laurea: esso ha natura altamente tecnico-discrezionale ed è sindacabile solo per evidenti profili di eccesso di potere, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. VI, 16 settembre 2013 n. 4567. La commissione è l’unica autorità abilitata a esprimere il voto dopo la discussione orale, senza condizionamenti dalla media dei voti di profitto o dal nulla osta del relatore, come chiarito da una consolidata giurisprudenza amministrativa richiamata nel provvedimento.
Il Tribunale osserva che qualsiasi esame, compreso quello di laurea, dà luogo a un giudizio distinto e può avere esito anche negativo. Nel caso concreto la commissione ha riconosciuto un punto per la mobilità internazionale, portando il voto di partenza a 107/110, e un ulteriore punto per tesi e dissertazione. Alla luce dei documenti in fascicolo, dai quali emergono le gravi e prolungate difficoltà incontrate dal candidato nel conformarsi alle indicazioni dei docenti, la valutazione contestata non risulta manifestamente irragionevole, irrazionale, sproporzionata o travisata, potendo al più considerarsi opinabile.
Tale opinabilità non basta a determinarne l’annullamento: occorre dimostrare che la commissione abbia fatto cattivo governo della discrezionalità tecnica, adottando una decisione inattendibile perché viziata da macroscopico eccesso o sviamento di potere, circostanza non ravvisata. Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato.
Anche la domanda risarcitoria è respinta, in ragione della piena legittimità dell’operato dell’amministrazione e del comprovato serrato confronto tra laureando e docenti nella stesura della tesi. Le spese sono integralmente compensate per la peculiarità del caso.
Nota della Redazione
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