Distanze dal confine e potestà regolamentare comunale inderogabile (Cons. Stato n. 8612 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
I regolamenti comunali in materia edilizia, adottati nell’esercizio dell’autonomia normativa riconosciuta dall’art. 2, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, possono disciplinare in via inderogabile non soltanto le distanze tra le costruzioni, ma anche quelle tra le costruzioni e il confine. Tale potestà trova conferma nello stesso codice civile, che all’art. 875 c.c. richiama le previsioni regolamentari locali in materia di distanze tra il muro e il confine. Le norme regolamentari così adottate, essendo poste a tutela di interessi generali, non sono derogabili dall’autonomia privata, e non assumono rilievo le autorizzazioni rilasciate dal proprietario del fondo confinante. Il diniego di permesso di costruire in sanatoria fondato sul mancato rispetto di tali distanze è pertanto legittimo.

Il Fatto

L’appellante ha impugnato davanti al TAR Calabria il provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria e la connessa ordinanza di demolizione, relativi a un manufatto realizzato sine titulo sul proprio terreno: un porticato con terrazzo sovrastante pavimentato.

Il diniego si fondava, tra l’altro, sul mancato rispetto della distanza di dieci metri dal confine prevista dal regolamento edilizio urbanistico comunale e sul superamento del limite dimensionale delle superfici coperte. Il primo giudice ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la censura sulle distanze e assorbendo quella sui limiti dimensionali, stante la natura plurimotivata del provvedimento. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum riguarda i limiti della potestà regolamentare comunale in materia di distanze. L’appellante sosteneva che il Comune potesse imporre in via inderogabile solo le distanze tra edifici e non anche quelle dal confine, richiamando l’art. 9 d.m. n. 1444/1968, l’art. 2-bis d.P.R. n. 380/2001 e l’art. 873 c.c.

Il Collegio respinge la tesi. Il fondamento della potestà regolamentare si rinviene nell’art. 2, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, che attribuisce ai Comuni la disciplina dell’attività edilizia in senso ampio. Poiché la norma non opera distinzioni, non può ritenersi che la competenza comunale in tema di distanze sia circoscritta al solo rapporto tra costruzioni.

La conclusione è avvalorata dal diritto civile. L’art. 875 c.c. presuppone espressamente una potestà regolamentare comunale estesa alle distanze tra il muro e il confine, richiamando le previsioni locali. Il sistema, dunque, già riconosce tale competenza.

Quanto all’inderogabilità, la Corte conferma l’impostazione del primo giudice. Le norme regolamentari sono adottate a tutela di interessi generali e pongono limiti non disponibili dall’autonomia privata. Richiamando la giurisprudenza di legittimità — Corte cass., sez. II, n. 24827 del 2020 e, specificamente sull’inderogabilità della distanza dal confine stabilita da norme locali, Corte cass., sez. II, n. 22493 del 2024 — il Collegio esclude che l’autorizzazione del confinante possa sanare il contrasto.

Il primo motivo è quindi infondato; il secondo resta assorbito in ragione della natura plurimotivata dell’atto. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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