Diffamazione e diritto di critica: verità non sufficiente senza interesse alla conoscenza (Cass. civ. Sez. 3 n. 14133 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione, la comunicazione a terzi di fatti oggettivamente lesivi dell’altrui reputazione non è scriminata dalla mera circostanza della verità dei fatti, ancorché solo putativa, difettando i requisiti della pertinenza e della continenza dell’espressione critica. La tutela degli interessi patrimoniali e non patrimoniali di un soggetto giuridico non giustifica di per sé la diffamazione di altro soggetto, dovendo essere attuata nel rispetto dell’altrui onore e reputazione e comunque nei limiti del legittimo esercizio dei diritti di manifestazione del pensiero, di critica e di difesa in giudizio. La valutazione della sussistenza delle scriminanti del diritto di cronaca e di critica costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non apparente né contraddittoria.

Il Fatto

Un avvocato, già difensore di una società creditrice in un procedimento esecutivo, agiva in giudizio nei confronti del legale rappresentante della società debitrice, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa di uno scritto diffamatorio che quest’ultimo aveva comunicato ai terzi pignorati nel corso della procedura esecutiva.

Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello, corretta la motivazione, confermava la decisione. Ricorre per cassazione la società convenuta in persona del proprio legale rappresentante.

La Motivazione della Corte

La Cassazione esamina congiuntamente i primi due motivi, relativi alla sussistenza della scriminante del diritto di critica. Essi vengono dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati. La Corte ribadisce che la verità dei fatti diffamatori non è sufficiente a integrare l’esimente del diritto di critica, occorrendo anche la sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica. La valutazione della ricostruzione storica dei fatti, del contenuto degli scritti e dell’esistenza delle scriminanti è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva escluso che i destinatari della missiva avessero un interesse giuridicamente o socialmente rilevante alla conoscenza delle circostanze, evidenziando l’animo di rivalsa del mittente.

I motivi dal terzo al sesto, relativi all’esimente del diritto di difesa, sono infondati. La Corte precisa che la tutela degli interessi patrimoniali e reputazionali della società amministrata, pur imposta all’amministratore dagli artt. 2392 e 2394 c.c., non legittima di per sé la diffamazione di terzi. Tale tutela deve essere esercitata nel rispetto dell’altrui onore e reputazione e, comunque, nei limiti del legittimo esercizio dei diritti di manifestazione del pensiero e di critica, senza che possa trovare applicazione una scriminante più ampia rispetto a quella dell’esercizio del diritto di difesa in giudizio, che si fonda su puntuali previsioni normative quali l’art. 598 c.p. e l’art. 89 c.p.c.

Il settimo motivo, condizionato alla proposizione di impugnazione incidentale da parte del controricorrente, viene dichiarato assorbito in quanto tale impugnazione non è stata proposta. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e declaratoria dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 598 c.p.

Tutte le 20 sentenze sull'art. 598 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *