Differimento D.P.C.M. e decorrenza della prescrizione contributiva nella gestione separata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20216 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi previdenziali dovuti alla gestione separata, la decorrenza della prescrizione ex art. 2935 cod. civ. va determinata facendo riferimento alla scadenza del termine di pagamento, assumendo rilievo anche il differimento disposto dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che si succedono nel tempo. Il D.P.C.M., considerato nelle sue interrelazioni con il d.lgs. n. 241/1997, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa. Il beneficio del differimento spetta a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, a prescrizione dalla loro effettiva sottoposizione al relativo regime fiscale. La mancata trascrizione, nel ricorso per cassazione, dei ricorsi di merito, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., determina l’inammissibilità della censura quando la sua fondatezza dipenda dal loro contenuto.

Il Fatto

La controversia traeva origine dall’opposizione proposta dal contribuente avverso gli avvisi di addebito emessi dall’INPS per i contributi previdenziali dovuti alla gestione separata per gli anni 2008 e 2009. Il Tribunale di Napoli aveva accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente con riferimento a entrambe le annualità.

La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, aveva integralmente confermato la decisione di primo grado, rigettando il gravame proposto dall’istituto previdenziale. Avverso tale sentenza, l’INPS proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, l’istituto previdenziale lamentava la violazione del combinato disposto dell’art. 30 del d.l. n. 78/2010 e dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999, sostenendo che la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto ammissibile l’eccezione di prescrizione per l’anno 2009, nonostante la mancata impugnazione del relativo avviso di addebito nel termine di legge. La Corte ha tuttavia rilevato come l’INPS non avesse trascritto i due ricorsi giudiziari depositati dal contribuente, non consentendo al Collegio di verificare se essi avessero ad oggetto proprio l’impugnazione dell’avviso di addebito. In assenza di tale trascrizione e a fronte della specifica contestazione del controricorrente, la censura è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ..

Con il secondo motivo, l’INPS deduceva la violazione dell’art. 2935 cod. civ., in relazione alla disciplina della gestione separata, lamentando che la corte territoriale non avesse considerato lo slittamento del termine di versamento dei contributi per l’anno 2008 al 06/07/2009, per effetto del D.P.C.M. del 04/06/2009.

La Corte ha inteso dare continuità al proprio consolidato orientamento, affermando che il D.P.C.M., adottato ai sensi dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241/1997, concorre ad attuare e integrare le previsioni di tale decreto. Esso ha quindi natura regolamentare e rango di fonte normativa, come già affermato nelle pronunce richiamate. Quanto alla latitudine soggettiva del differimento, la Corte ha precisato che ne beneficiano tutti i contribuenti che svolgono un’attività economica per la quale sono stati elaborati studi di settore, a prescindere dalla loro concreta sottoposizione al regime fiscale derivante da tali studi.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che la corte territoriale aveva erroneamente subordinato l’applicazione del differimento all’assolvimento di oneri di allegazione da parte dell’istituto, non richiesti dalla legge. Nel merito, per i contributi relativi all’anno 2008, l’atto interruttivo era stato compiuto il 30/06/2014, entro il quinquennio dalla scadenza del termine di pagamento come prorogato dal D.P.C.M. del giugno 2009, avente dies a quo il 06/07/2009.

La Corte ha pertanto accolto il secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo, cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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