Difetto di giurisdizione contabile per l’occupazione sine titulo di un bene confiscato (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 173 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità amministrativo-contabile costituisce una species della responsabilità civile, che si configura solo in presenza di un rapporto di servizio, anche di fatto, tra il soggetto agente e la pubblica amministrazione. Tale rapporto deve essere caratterizzato da un’occasionalità necessaria tra la condotta dannosa e l’esercizio di pubbliche funzioni, presupposto essenziale per l’affermazione della giurisdizione contabile. La mera qualità di pubblico dipendente non è sufficiente a radicare la giurisdizione della Corte dei conti quando la condotta contestata, come l’occupazione sine titulo di un bene confiscato, risulti del tutto estranea all’attività funzionale svolta. In tale evenienza non è configurabile neppure un danno obliquo, il quale presuppone comunque l’esercizio di pubbliche funzioni o una relazione funzionale che nella specie non sussiste.
Il Fatto
Il Procuratore regionale agiva dinanzi alla Corte dei conti per sentire condannare una donna, presidente di un’associazione e dipendente pubblica, al risarcimento del danno erariale cagionato all’Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC) per avere occupato abusivamente un immobile confiscato alla criminalità organizzata, adibito a palestra aperta al pubblico, e per avere tratto profitto dall’utilizzo del bene. L’attività istruttoria aveva evidenziato la prosecuzione dell’occupazione dell’immobile da parte della donna e dei suoi familiari, nonostante la scadenza del contratto di locazione e le diffide allo sgombero. Il Pubblico Ministero quantificava il danno in complessivi euro 307.844,14.
La convenuta eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice contabile. Nelle more del giudizio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, investite della questione con regolamento preventivo di giurisdizione, dichiaravano il difetto di giurisdizione della Corte dei conti con ordinanza. Il Pubblico Ministero, preso atto della pronuncia, insisteva per una declaratoria in tal senso, chiedendo comunque di evidenziare la responsabilità dell’amministrazione danneggiata circa l’eventuale esperimento dell’azione dinanzi al giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha dichiarato il difetto di giurisdizione, conformandosi alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 12267 del 2026 che aveva già risolto la questione preliminare. Il Collegio ha richiamato i principi affermati dalla Suprema Corte, secondo cui la responsabilità amministrativo-contabile è una responsabilità patrimoniale che, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., non differisce strutturalmente dall’ordinaria responsabilità civile, se non per la particolare qualificazione del soggetto agente, per la natura del soggetto danneggiato e per la causazione del danno nell’esercizio di pubbliche funzioni o in circostanze legate da occasionalità necessaria con lo svolgimento di tali funzioni.
Nella fattispecie, la condotta di occupazione sine titulo contestata alla convenuta non risultava scaturita dalla sua qualificazione quale appartenente alla governance dell’ANBSC o dall’assegnazione dell’immobile all’associazione no profit da lei rappresentata. Al contrario, non esisteva alcun titolo giuridico di assegnazione del bene, essendo la sua responsabilità derivata esclusivamente dalla prosecuzione dell’occupazione a seguito della scadenza del precedente rapporto contrattuale di locazione.
La Corte ha escluso che la condotta di occupazione sia stata agevolata o resa possibile dall’esercizio dei poteri di funzionario dell’Amministrazione regionale da parte della convenuta, la cui attività di dipendente pubblico costituiva un elemento di fatto del tutto estraneo al rapporto pubblicistico. Neppure è risultato configurabile un danno obliquo, in quanto anche tale ipotesi presuppone l’esercizio di pubbliche funzioni o quantomeno una relazione funzionale, che nel caso in esame non si rinvengono e che non deriva meramente dalla qualità di pubblico funzionario.
La pronuncia in punto di difetto di giurisdizione, avendo carattere preminente e assorbente, ha precluso ogni ulteriore valutazione sulle argomentazioni esposte dal Pubblico Ministero. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, ravvisandosi giusti motivi ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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