Risarcimento dell’occupazione senza titolo e regola della soccombenza nella liquidazione delle spese di lite (Cass. civ. Sez. 3 n. 22693 del 05.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, che è andata perduta. La liquidazione equitativa del danno non richiede obbligatoriamente il riferimento al valore locativo di mercato, potendo essere ancorata ad altri elementi, purché adeguatamente motivata e insindacabile in sede di legittimità. È inammissibile il motivo di ricorso che, denunciando violazione di una pluralità di norme, non argomenti in merito all’asserita erronea applicazione di ciascuna di esse, così come quello che solleciti un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio. Costituisce violazione del principio di soccombenza la condanna alle spese, sia pure in misura parziale, della parte comunque risultata vittoriosa nel giudizio di merito.

Il Fatto

Un’azienda ospedaliera conveniva in giudizio la detentrice di un immobile di sua proprietà, occupato senza titolo dal novembre 2006 al dicembre 2010, chiedendone il risarcimento del danno. Il Tribunale, esclusa la validità del titolo locativo in capo all’occupante, riteneva tuttavia che l’ente avesse concorso alla determinazione dell’erronea presunzione di legittimità del rapporto, riconoscendo il danno solo dal maggio 2010, data della richiesta di rilascio.

La Corte d’Appello di Roma accoglieva parzialmente l’impugnazione dell’azienda, riconoscendo rivalutazione e interessi sulle somme dovute, ma rigettando le ulteriori doglianze circa la quantificazione del danno per l’intero periodo e la mancata applicazione dell’art. 1227 c.c. Avverso tale pronuncia l’azienda ospedaliera proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo all’applicazione dell’art. 1227 c.c. e del concorso del fatto colposo del creditore, rilevando che la ricorrente aveva denunciato la violazione di una pluralità di norme senza argomentare specificamente in merito, e che, per l’unica norma effettivamente censurata, tendeva a sollecitare un riesame delle valutazioni fattuali già compiute dal giudice di merito, precluso in sede di legittimità.

Quanto al secondo e terzo motivo, concernenti il danno da occupazione senza titolo, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite nn. 33645 e 33659 del 2022, secondo cui il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere del bene che è andata persa. La Corte territoriale aveva escluso la risarcibilità per il periodo in cui l’immobile era rimasto inutilizzato anche dopo la riconsegna, ritenendo insussistente la prova di un pregiudizio ulteriore, e aveva liquidato il danno per il periodo successivo alla richiesta di rilascio in via equitativa, ancorandolo agli importi precedentemente versati dall’occupante. Tale valutazione, adeguatamente motivata, è stata ritenuta insindacabile in cassazione, non essendo obbligatorio il riferimento al canone locativo di mercato in presenza di altri elementi.

La Corte ha poi rigettato il quarto motivo, relativo alla mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, trattandosi di potere discrezionale del giudice, non necessitante di consulenza per una mera valutazione equitativa del danno. Ha invece accolto il quinto motivo, ravvisando la violazione del principio di soccombenza nella condanna alle spese della parte comunque vittoriosa in appello, sia pure solo parzialmente, e ha cassato sul punto la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Nota della Redazione

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