Valutazione del merito creditizio del coobbligato privo di reddito e responsabilità dell’intermediario (ABF Collegio di Palermo n. 3927 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’obbligo di valutazione del merito creditizio, sancito dall’art. 124-bis TUB, non è assistita da alcuna sanzione di nullità e non inficia la validità del contratto di finanziamento, in applicazione del principio di non interferenza tra regole di validità e regole di correttezza. Tale violazione non esime tuttavia l’intermediario da responsabilità: la banca che, pur a conoscenza di un accentuato quadro debitorio del consumatore — o dell’assenza di reddito del coobbligato solidale — ne favorisca comunque l’accesso al credito, viola il dovere di buona fede e correttezza ex art. 1175 c.c. e può essere esposta a responsabilità risarcitoria, oltre che a concorso colposo ex art. 1227 c.c. L’Arbitro è competente a decidere su questioni di privacy solo quando la violazione derivi dall’esecuzione di un servizio bancario o finanziario, ma il diritto di accesso ai dati dei defunti ex art. 2-terdecies D.Lgs. n. 196/2003 presuppone che il resistente ne disponga effettivamente.
Il Fatto
Con ricorso pervenuto il 9.01.2026, il ricorrente espone che in data 13.09.2023 il proprio zio aveva sottoscritto con l’intermediario un contratto di prestito finalizzato all’acquisto di un autoveicolo per € 9.000,00. Il ricorrente aveva prestato garanzia quale coobbligato solidale, dichiarando la professione di studente con reddito mensile netto pari a zero. Deceduto il debitore principale, gli eredi avevano accettato l’eredità ma non avevano collaborato al pagamento delle rate, generando insoluti. L’intermediario ha quindi avanzato richieste di pagamento nei confronti del ricorrente.
Il ricorrente ha contestato la validità della coobbligazione per violazione dell’art. 124-bis TUB, ha chiesto la comunicazione dei dati degli eredi ex art. 2-terdecies D.Lgs. n. 196/2003, l’astensione da azioni di recupero e segnalazioni, oltre al risarcimento del danno quantificato in via equitativa in € 5.000,00. L’intermediario ha chiesto il rigetto, sostenendo la piena validità della garanzia e l’assenza di un obbligo di comunicare i dati degli eredi.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama anzitutto il disposto dell’art. 124-bis, comma 1, TUB, che impone al finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore prima della conclusione del contratto. Sul punto la decisione segnala l’orientamento consolidato — richiamando la precedente decisione n. 11395/2025 e il Collegio di Torino, decisione n. 5594 dell’11 giugno 2025 — secondo cui l’obbligo di verifica non è assistito da sanzione di nullità e, in forza del principio di non interferenza tra regole di validità e regole di correttezza (Cass. S.U. n. 26724 e 26725 del 2007), la sua violazione non invalida il contratto.
Tale conclusione non esime però l’intermediario da responsabilità. Il Collegio osserva che la banca, davanti a un quadro debitorio accentuato o all’assenza di reddito del coobbligato, non può indurre il consumatore ad accedere a ulteriori linee di credito aggravando le conseguenze dell’inadempimento, in violazione del dovere di buona fede e correttezza ex art. 1175 c.c., con possibile esposizione a responsabilità risarcitoria e concorso colposo ex art. 1227 c.c.
Nel caso concreto l’intermediario ha documentato di aver assegnato punteggi alle voci analizzate e di aver consultato le banche dati, accertando l’assenza di contribuzioni negative. Nulla però ha obiettato sulla fondamentale informazione fornita per iscritto dal ricorrente di non avere alcun reddito. Il Collegio ritiene pertanto accertato un comportamento non conforme all’art. 124-bis, comma 1, TUB.
Quanto all’accesso ai dati degli eredi, il Collegio afferma la propria competenza in materia di privacy quando la violazione derivi dall’esecuzione di un servizio bancario o finanziario. Nel merito, l’art. 2-terdecies Cod. Privacy consente l’esercizio dei diritti sui dati dei defunti a chi ha un interesse proprio o agisce per ragioni familiari meritevoli di protezione. L’eccezione dell’intermediario — che nega di possedere tali informazioni e che il regresso presuppone un pagamento mai avvenuto — è ritenuta fondata, e la domanda è rigettata.
Infondata è anche la richiesta di astensione da segnalazioni: il ricorrente non produce alcuna evidenza di segnalazioni in corso, mentre l’intermediario documenta l’invio del preavviso in data 20.01.2025, recapitatogli il 31.01.2025. La domanda risarcitoria, formulata genericamente e priva di prova, non può trovare accoglimento neppure in via equitativa. Il Collegio accoglie quindi parzialmente il ricorso, accertando la violazione dell’art. 124-bis TUB.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1175 c.c. – Comportamento secondo correttezza
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 124-bis TUB – Verifica del merito creditizio