Vizi di legittimità non deducibili: reiterazione e manifesta infondatezza del ricorso (Cass. pen. Sez. 7 n. 347 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché non specifico, il motivo di ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito. Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è solo quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento: il sindacato di legittimità ha orizzonte circoscritto, limitandosi a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. La mancata concessione delle attenuanti generiche non richiede una motivazione che prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen.
Il Fatto
L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania, che ne aveva confermato la condanna per il reato di riciclaggio. Con quattro motivi di ricorso, la difesa aveva dedotto l’insufficiente e manifesta illogicità della motivazione del giudizio di responsabilità, la mancata riqualificazione della fattispecie in quella di furto, l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha osservato che il primo motivo di ricorso non era deducibile in sede di legittimità, in quanto si risolveva nella pedissequa reiterazione di censure già formulate in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale. Detti motivi, riproposti in modo sostanzialmente identico, dovevano ritenersi non specifici ma solo apparenti, poiché omettevano di assolvere la funzione tipica di una critica argomentata alla sentenza impugnata.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui il vizio di motivazione censurabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è esclusivamente quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo con le massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento. Il sindacato demandato al giudice di legittimità ha un orizzonte circoscritto: deve limitarsi a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite Petrella del 24/09/2003.
Nel caso di specie la motivazione non presentava alcun vizio, risultando conforme agli stessi principi invocati dal ricorrente, come dimostrato dal riferimento alla pagina della sentenza impugnata in cui si confermava la responsabilità per il reato di riciclaggio, escludendo la riqualificazione in furto.
In relazione al terzo motivo, la Corte ha ricordato che il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede una motivazione che esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi. L’onere argomentativo era stato assolto dalla Corte territoriale, che aveva correttamente indicato gli svariati precedenti penali e l’assenza di elementi positivi come ragioni ostative alla concessione del beneficio.
Infine, la Corte ha giudicato il quarto motivo manifestamente infondato, ribadendo che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen., come correttamente avvenuto nel caso in esame. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso