Inammissibili in appello i motivi sulla pena edittale (Cass. pen. Sez. 5 n. 1591 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. solo per i motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze attinenti ai motivi di appello rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi di determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione, perché non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.
Il Fatto
L’imputato, a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. concluso in grado di appello, era stato condannato dalla Corte di appello alla pena concordata di anni due di reclusione ed euro 8.000 di multa, senza applicazione dell’aumento per la recidiva contestata.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione in ordine al giudizio di congruità della pena che assumeva essere stata irrogata per effetto di una continuazione interna tra più reati.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato l’infondatezza del presupposto fattuale del ricorso, posto che la sentenza impugnata aveva condannato l’imputato per un unico reato di furto in abitazione e non per una pluralità di reati unificati dalla continuazione. Il motivo di ricorso risultava quindi privo di corrispondenza con il contenuto della decisione.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio di legittimità, già affermato da Sez. 2, n. 22002 del 2019, che delimita rigorosamente l’oggetto del sindacato di cassazione sulle sentenze pronunciate all’esito del procedimento di concordato. Tale delimitazione trova fondamento nella natura consensuale della definizione del giudizio: le parti, aderendo al concordato, rinunciano ai motivi di appello e accettano la pena concordata, sicché residua uno spazio di impugnazione circoscritto ai vizi genetici dell’accordo e all’eventuale difformità del contenuto della pronuncia.
Con specifico riferimento al trattamento sanzionatorio, la Corte ha precisato che le doglianze relative alla determinazione della pena sono proponibili in sede di legittimità solo qualora la sanzione sia illegale, perché non rientrante nei limiti edittali ovvero difforme da quella prevista dalla legge. Non è invece consentito dedurre un generico vizio di motivazione sulla congruità della pena concordata.
Alla luce di tali rilievi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 599-bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello
- Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari