Ricorso per saltum inammissibile per motivi nuovi e censure riproduttive (Cass. pen. Sez. 7 n. 4502 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge in materia di perquisizione e sequestro qualora la relativa questione non sia stata previamente dedotta in appello, non potendo essere sottoposti per la prima volta al vaglio di legittimità accertamenti di fatto inerenti alla regolarità delle operazioni di polizia giudiziaria. Parimenti inammissibili, per difetto di specificità, sono le censure che si limitino a riprodurre profili di doglianza già esaminati e disattesi dal giudice di merito, omettendo un effettivo e puntuale confronto con la motivazione della sentenza impugnata. La valutazione circa la sussistenza dei presupposti di fatto per il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è illogica.
Il Fatto
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 05/06/2025, ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 474, secondo comma, cod. pen., relativo alla detenzione per la vendita di sigarette contraffatte. Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nella sua articolazione di sola legittimità, ha preliminarmente scrutinato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge in relazione agli artt. 191, 247, 352 e 354 cod. proc. pen., per l’illegittimità della perquisizione e la conseguente inutilizzabilità del sequestro. Sul punto, la Corte ha rilevato come tale doglianza non fosse consentita in sede di legittimità, in quanto la questione non era stata previamente dedotta in appello. Il ricorso, pertanto, involgeva accertamenti di fatto che non potevano essere sottoposti per la prima volta all’esame del giudice di legittimità.
Con riferimento al secondo e al terzo motivo, la Corte ne ha dichiarato la mancanza di specificità, essendo questi meramente riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello. La Corte territoriale aveva, infatti, già fornito una congrua e lineare motivazione, con cui le argomentazioni difensive omettevano un effettivo confronto. In particolare, è stato evidenziato come la fattispecie contestata non versasse nella diversa ipotesi di contrabbando di prodotti genuini, trattandosi di sigarette contraffatte sia nel marchio apposto sia nella loro stessa consistenza, essendo diverse dalle originali per rivestimento del filtro e per il diverso processo applicativo del codice identificativo. Tale argomentazione è stata ritenuta dirimente per escludere la depenalizzazione invocata con riferimento all’art. 291-bis, comma 2, del d.P.R. n. 43 del 1973.
Quanto al quarto motivo, concernente la violazione di legge in relazione all’art. 648, quarto comma, cod. pen., la Corte lo ha giudicato manifestamente infondato. La valutazione circa i presupposti di fatto per la sussistenza dell’attenuante è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nel caso di specie ha motivato in maniera non illogica, facendo riferimento al valore dei prodotti e al potenziale pericolo per la salute dei consumatori, dovuto a una commercializzazione priva di un previo controllo di qualità. A sostegno di tale principio, la Corte ha richiamato il precedente di Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022.
In conclusione, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- Art. 648 c.p. – Ricettazione
- Art. 191 c.p.p. – Prove illegittimamente acquisite
- Art. 247 c.p.p. – Casi e forme delle perquisizioni
- Art. 352 c.p.p. – Perquisizioni
- Art. 354 c.p.p. – Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro