Riciclaggio e divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata (Cass. pen. Sez. 7 n. 4504 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità, il ricorso per cassazione che reiteri genericamente doglianze già introdotte in sede di appello e disattese dal giudice di merito con motivazione esaustiva, congrua e giuridicamente corretta. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui vieta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all’ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, in quanto riferita ad un’attenuante comune che non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte penalmente sanzionate.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato per il delitto di riciclaggio, con conferma in grado di appello da parte della Corte di Appello di Brescia del giudizio di penale responsabilità e del trattamento sanzionatorio. La vicenda traeva origine dal sequestro di un furgone Fiat Iveco, condotto da un dipendente del ricorrente, ritenuto assemblato con componenti di provenienza furtiva.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo — per quanto qui rileva — vizi di motivazione in ordine alla ricostruzione della proprietà del mezzo e alla esclusione dell’attenuante di cui all’art. 648-bis, terzo comma, cod. pen., nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, cod. pen., per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui esclude la possibilità di ritenere le attenuanti generiche prevalenti rispetto alla recidiva qualificata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, in composizione di Sezione Settima, ha preliminarmente scrutinato la specificità dei motivi di ricorso. Il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo sono stati dichiarati aspecifici, in quanto meramente reiterativi di doglianze già avanzate in appello e disattese dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata aveva infatti ampiamente motivato in ordine alla proprietà del mezzo in capo al ricorrente, escludendo con argomenti logici e persuasivi che il veicolo avesse subito riparazioni con ricambi di provenienza furtiva all’insaputa del proprietario.
La Corte ha, in particolare, valorizzato il dato emergente dagli accertamenti della polizia giudiziaria, secondo cui il veicolo sequestrato era un modello Iveco prodotto a partire dal 2006, mentre il furgone di origine risultava prodotto e immatricolato nell’anno 1987. Quanto all’attenuante di cui all’art. 648-bis, terzo comma, cod. pen., la Corte territoriale ne aveva escluso la ravvisabilità sulla base della denuncia di furto, da cui risultava che il mezzo asportato era posteggiato in area pubblica, con conseguente configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
Il quarto motivo, concernente la denunciata incostituzionalità del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, è stato parimenti ritenuto inammissibile in quanto assertivo. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso da Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, secondo cui la questione è manifestamente infondata: l’art. 69, comma quarto, cod. pen. costituisce disposizione derogatoria all’ordinaria disciplina del bilanciamento, non irragionevole, poiché le attenuanti generiche non hanno la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare la componente soggettiva del reato, già qualificata dalla recidiva reiterata.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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