Obbligo di motivazione sulla recidiva contestata e disapplicabile (Cass. pen. Sez. 3 n. 6012 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La recidiva, quale circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, deve essere contestata ma può essere disapplicata dal giudice, che è tenuto a verificarne la ricorrenza in concreto, sulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., accertando se la reiterazione sia sintomo di una persistente inclinazione al delitto. La motivazione sulla sussistenza della recidiva è obbligatoria, non potendosi desumere implicitamente da altri elementi della decisione, come la concessione della continuazione. L’omessa motivazione comporta l’annullamento della sentenza sul punto.
Il Fatto
Il Tribunale di Genova aveva condannato l’imputato per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ritenendo la recidiva contestata equivalente alle concesse attenuanti generiche. La Corte di Appello di Genova, in parziale riforma, aveva applicato la continuazione con i fatti giudicati con altra sentenza, rideterminando la pena, ma senza affrontare il motivo di appello che chiedeva la disapplicazione della recidiva.
Avverso tale sentenza l’imputato ricorre per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla recidiva. La difesa evidenzia, a conferma dell’interesse all’impugnazione, che la disapplicazione della recidiva avrebbe comportato l’estinzione del reato per prescrizione, essendo il fatto stato commesso in data antecedente all’entrata in vigore della legge n. 103/2017.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio secondo cui la recidiva, pur dovendo essere obbligatoriamente contestata, ben può non essere ritenuta applicabile dal giudice, salvo l’ipotesi della recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quinto, cod. pen. In tal caso, il giudice è comunque tenuto a verificare se la reiterazione dell’illecito sia sintomo di una maggiore riprovevolezza e pericolosità, valutando natura dei reati e distanza temporale tra essi.
La giurisprudenza di legittimità, in particolare le pronunce delle Sezioni Unite, richiede che lo sforzo dimostrativo del giudice sia indirizzato a verificare, in relazione al caso concreto, se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una persistenza di stimoli criminogeni. Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva accolto la richiesta di continuazione ma aveva omesso qualsivoglia motivazione sulla recidiva, nonostante lo specifico motivo di impugnazione.
La Corte ha precisato che tale motivazione non può implicitamente ricavarsi dalla sentenza impugnata. Non essendo stati descritti dai giudici di merito gli elementi fattuali sintomatici di una accresciuta pericolosità dell’autore, la sentenza è stata annullata limitatamente al punto concernente la recidiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova per un nuovo giudizio sul punto.
Nota della Redazione
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