La richiesta di pena sostitutiva in appello segue il regime Cartabia (Cass. pen. Sez. 3 n. 6011 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello, per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate prima del 30 dicembre 2022, la richiesta di applicazione delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen. è soggetta alla disciplina transitoria di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 150/2022, in quanto norma più favorevole. Detta disciplina consente di formulare la richiesta anche con le conclusioni scritte, nel termine previsto per il rito cosiddetto cartolare, e sino all’udienza di discussione in caso di trattazione orale. Tale regime di favore continua ad applicarsi anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 31/2024, che ha previsto termini più stringenti per la richiesta, in quanto la successione di leggi processuali nel tempo è regolata dal principio tempus regit actum, con riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania confermava la sentenza del giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Ragusa che aveva condannato l’imputato per l’ipotesi di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo, lamentava l’erronea valutazione degli indici di destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta. Con il secondo, eccepiva l’omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, avanzata con le conclusioni scritte e corredata da procura speciale. La Corte territoriale aveva dichiarato inammissibili le note scritte, in quanto depositate oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza, ritenendo i motivi nuovi tardivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato separatamente i due motivi di ricorso. Il primo è stato giudicato manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata, configurandosi come “doppia conforme” rispetto a quella di primo grado, poteva essere letta congiuntamente con quest’ultima. I giudici di legittimità hanno ribadito che la valutazione degli indici oggettivi e soggettivi della destinazione della sostanza all’uso personale o allo spaccio si risolve in un giudizio di fatto, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi di illogicità, come nel caso di specie.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha rilevato la fondatezza, richiamando l’orientamento maggioritario secondo cui, per le impugnazioni rientranti nella disciplina transitoria dell’art. 95 del d.lgs. n. 150/2022, la richiesta di sanzioni sostitutive può essere formulata anche con le conclusioni scritte o in udienza, non trovando applicazione il limite del principio devolutivo. Tale principio è stato riaffermato dall’art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen., ma la norma transitoria, in quanto più favorevole, continua a trovare applicazione per i procedimenti pendenti, anche dopo il correttivo Cartabia.
La decisione si fonda sul principio tempus regit actum, come affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, in assenza di una diversa regolamentazione, la legge processuale applicabile è quella vigente al momento di emissione del provvedimento impugnato e non quella in vigore al momento della proposizione dell’impugnazione o della fissazione dell’udienza. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado era stata emessa prima dell’entrata in vigore della riforma, rendendo applicabile il regime transitorio di favore.
La Corte ha quindi accolto il ricorso limitatamente al punto concernente l’applicabilità delle pene sostitutive, disponendo l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello per nuovo giudizio sul punto, e dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 20-bis c.p. – Pene sostitutive delle pene detentive brevi
- Art. 598-bis c.p.p. – Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti