L’ingiustizia obiettiva del fatto nella provocazione e l’inammissibilità per difetto di interesse (Cass. pen. Sez. 7 n. 14304 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione avverso una sentenza che abbia omesso di esaminare una censura formulata in modo generico nell’atto di appello, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. Ai fini del riconoscimento dell’attenuante della provocazione di cui all’art. 62, n. 2, cod. pen., il fatto ingiusto altrui deve presentare un carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali dalla collettività in un determinato momento storico, e non già valutata con riferimento alle convinzioni soggettive dell’imputato. L’inammissibilità originaria della doglianza non può essere sanata dal mancato esame da parte del giudice di appello, trattandosi di censura insuscettibile di accoglimento.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in secondo grado per il reato di lesioni dolose in danno di alcuni operanti, con contestuale diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., della riqualificazione nella corrispondente fattispecie colposa, del riconoscimento dell’attenuante della provocazione e della sospensione condizionale della pena. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando plurimi motivi di doglianza.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, distinguendone la sorte. In primo luogo, ha ritenuto generici, confutativi e meramente riproduttivi i motivi concernenti il diniego della causa di non punibilità, la riqualificazione del reato in quello colposo, il trattamento sanzionatorio e la sospensione condizionale della pena, in quanto già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici dalla Corte territoriale.

Quanto al motivo relativo all’attenuante della provocazione, la Corte ha evidenziato come la doglianza fosse originariamente inammissibile per la sua formulazione generica nell’atto di appello. Sul punto, ha ribadito il principio secondo cui il “fatto ingiusto altrui” deve rivestire un carattere di ingiustizia obiettiva, non valutabile in base alla sensibilità personale dell’imputato, richiamando il precedente delle Sez. 5, n. 23031 del 03/03/2021.

Da tale inammissibilità originaria la Corte ha fatto discendere la conseguenza che il mancato esame della censura da parte del giudice di appello non potesse comportare l’annullamento della sentenza, trattandosi di una doglianza insuscettibile di accoglimento. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, poiché l’eventuale accoglimento non avrebbe prodotto alcun esito favorevole in sede di rinvio, richiamando i precedenti delle Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019 e Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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