Erronea qualificazione giuridica non manifesta inammissibile nel patteggiamento (Cass. pen. Sez. 7 n. 15576 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge Orlando: espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. La deduzione dell’erronea qualificazione giuridica è ammissibile solo nei casi di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione adottata risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Al di fuori di tale ipotesi, il motivo è generico e inammissibile. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., quando non possa ravvisarsi la buona fede nella determinazione della causa di inammissibilità.

Il Fatto

Il Giudice dell’Udienza Preliminare di Sondrio applicava, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena concordata nei confronti di due imputati in relazione a una serie di violazioni concernenti la detenzione, il trasporto e la cessione di sostanze stupefacenti di varie tipologie. Avverso tale sentenza gli interessati proponevano ricorso per cassazione, deducendo la carenza di motivazione in punto di esplicitazione dell’iter argomentativo che aveva condotto alla pronuncia, sia con riferimento all’insussistenza di ipotesi di non punibilità, sia in relazione alla qualificazione giuridica del reato, chiedendone l’annullamento.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente inquadrato il thema decidendum alla luce della disciplina introdotta dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo il 3.8.2017. Ha quindi richiamato il disposto dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che circoscrive i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo ogni sindacato sul difetto di motivazione in ordine all’iter logico della decisione.

In particolare, la Corte ha chiarito che i motivi dedotti risultavano generici e privi di fondamento, oltre che esclusi dal novero delle censure proponibili. Ha quindi esaminato la sola questione potenzialmente rientrante nel perimetro del controllo di legittimità, ossia l’erronea qualificazione giuridica del fatto, richiamando il principio per cui tale deduzione è ammissibile solo in presenza di un errore manifesto.

La Corte ha precisato che l’errore deve essere riconosciuto con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, quando la qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, richiamando i precedenti delle Sezioni semplici. Ha quindi verificato che, nel caso di specie, l’imputazione descriveva una serie di condotte funzionali al trasporto e al commercio di sostanza stupefacente di varia natura, da cui non era possibile ravvisare i requisiti normativi per ritenere l’ipotesi di minore gravità.

Conseguentemente, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Non ravvisandosi l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e della giurisprudenza della Corte costituzionale, alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali è conseguita quella al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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