Conflitto negativo insussistente se il giudice rinnova la misura cautelare (Cass. pen. Sez. Un. n. 19652 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non sussiste conflitto negativo di competenza quando il giudice per le indagini preliminari, ricevuta la richiesta di applicazione di misure cautelari dopo la declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice, pur ritenendosi incompetente, disponga comunque la misura e contemporaneamente sollevi il conflitto. L’adozione del provvedimento richiesto implica il riconoscimento della competenza, ai sensi dell’art. 29 cod. proc. pen., e fa venire meno la situazione di stasi processuale. La misura cautelare emessa tempestivamente, nel rispetto del termine di cui all’art. 27 cod. proc. pen., dal secondo giudice resta valida ed efficace.

Il Fatto

Nel corso di un procedimento per una serie di truffe aggravate ai danni di persone anziane, il Giudice per le indagini preliminari di Verbania applicava misure cautelari a diversi indagati, dichiarandosi poi incompetente per territorio per alcuni gruppi di reati e trasmettendo gli atti al Tribunale di Alessandria. Il Giudice per le indagini preliminari di Alessandria, investito della domanda cautelare, applicava nuovamente le stesse misure cautelari e, contestualmente, sollevava conflitto negativo di competenza, ritenendo competente il primo giudice. La Prima Sezione penale, rilevato un contrasto giurisprudenziale sulla sussistenza del conflitto, rimetteva la questione alle Sezioni Unite.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite condividono l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità. Secondo tale indirizzo, la competenza del giudice per le indagini preliminari è conferita per il compimento di singoli atti ed è circoscritta all’atto richiesto, come emerge dall’art. 22 cod. proc. pen. Quando il giudice indicato come competente emette il provvedimento richiesto, esaurisce la propria potestà decisoria e non può contestualmente negare la propria competenza, poiché ciò determinerebbe una contraddizione logica e giuridica. L’adozione dell’ordinanza cautelare, infatti, implica il riconoscimento della competenza e determina la cessazione del conflitto ai sensi dell’art. 29 cod. proc. pen., senza necessità di una formale dichiarazione.

La Corte esclude che il giudice, rinnovando la misura, replichi lo schema procedimentale dell’art. 27 cod. proc. pen., attribuendo alla nuova ordinanza efficacia provvisoria. Una tale ricostruzione, propria degli orientamenti minoritari, non terrebbe conto del fatto che, in assenza di un successivo provvedimento stabilizzante, la misura decadrebbe comunque allo scadere del termine di venti giorni.

Quanto all’art. 30, comma 3, cod. proc. pen., la disposizione che esclude la sospensione del procedimento per effetto della proposizione del conflitto non riguarda l’efficacia del provvedimento coercitivo. Proprio la lettura coordinata degli artt. 27 e 32, comma 3, cod. proc. pen. conferisce all’originaria ordinanza cautelare un’efficacia provvisoria che si protrae sino alla decisione della Corte regolatrice, sostituendo la decorrenza del termine di venti giorni: esso inizia a decorrere solo dalla comunicazione della sentenza che risolve il conflitto.

In applicazione di tali principi, il conflitto sollevato dal Giudice per le indagini preliminari di Alessandria deve ritenersi insussistente, con conseguente restituzione degli atti allo stesso ufficio. La misura cautelare da lui emessa in rinnovazione mantiene validità ed efficacia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 29 c.p.p.

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