Pena e attenuanti generiche: motivazione adeguata e insindacabilità nel merito (Cass. pen. Sez. VII n. 20189 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La graduazione della pena, sia nella determinazione della pena base sia nella variazione degli aumenti e delle diminuzioni per le circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Tale valutazione non è censurabile in cassazione quando il giudice di merito abbia adeguatamente esposto le ragioni delle scelte operate. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede l’esame di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, restando gli altri disattesi o superati.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in data 15 dicembre 2025, ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di furto pluriaggravato, con contestazione della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., commesso in Milano il 29 luglio 2025.
Con il primo e il secondo motivo di ricorso, sotto l’apparente veste della violazione di legge e del vizio di motivazione, il ricorrente censura la determinazione concreta della pena e il diniego di concessione delle attenuanti generiche. La questione arriva davanti alla Corte per la dedotta illegittimità del trattamento sanzionatorio operato nei gradi di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rileva anzitutto che i primi due motivi sono manifestamente infondati e, comunque, non consentiti in questa sede. Richiama la pacifica giurisprudenza secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
Da tale premessa discende che la valutazione discrezionale non è censurabile con ricorso per cassazione ove il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni sottese alle scelte operate. Nel caso di specie, osserva la Corte, l’obbligo motivazionale è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ribadisce che il giudice di merito non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri.
A sostegno del principio la Corte richiama i precedenti Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163 e Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244. L’obbligo argomentativo risulta rispettato, avendo il giudice di merito fatto riferimento a elementi di fatto, insindacabili in questa sede perché frutto di un apprezzamento in fatto.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 99 c.p. – Recidiva
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena