Inammissibile il ricorso che sollecita il riesame nel merito della recidiva (Cass. pen. Sez. VII n. 20198 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, formalmente deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., solleciti in realtà un riesame del merito riservato al giudice di appello. Il sindacato di legittimità si limita a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza poter verificare l’adeguatezza delle argomentazioni o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Il giudice di merito che applichi la recidiva di cui all’art. 99 cod. pen. deve dar prova di una motivazione specifica e individualizzante. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivato quando il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, restando disattesi gli altri.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Ancona del 30 settembre 2025, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di minaccia grave ed aggravata, con la contestata recidiva reiterata e specifica.

L’impugnativa si fonda su tre motivi: il giudizio di attendibilità della persona offesa; il diniego di disapplicazione della recidiva; il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La questione approda in Cassazione per la dedotta violazione di legge e il vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è generico e deduce vizi non consentiti nel giudizio di legittimità: le censure non sono correlate alle argomentazioni del provvedimento impugnato e tentano di dilatare la portata dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per sottoporre allo scrutinio di legittimità temi riservati al giudice di merito.

Richiamando il sedimentato insegnamento delle Sezioni Unite n. 24 del 24/11/1999 (Spina) e Sezioni Unite n. 930 del 13/12/1995 (Clarke), la Corte ribadisce che il sindacato è chiamato a riscontrare soltanto l’esistenza di un logico apparato argomentativo. La valutazione sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, o la scelta tra divergenti versioni dei fatti, è insindacabile salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione (Sez. V n. 51604 del 19/09/2017).

Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale si è attenuta all’obbligo di specifica e individualizzante motivazione imposto dall’art. 99 cod. pen. Il diritto vivente (Sezioni Unite n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini; Sezioni Unite n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò; Sezioni Unite n. 35738 del 27/05/2010, Calibé) impone di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza e pericolosità, avuto riguardo alla natura dei reati, alla distanza temporale tra i fatti e a ogni altro parametro individualizzante, al di là del mero riscontro formale dei precedenti penali.

Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato: è sufficiente che il giudice riferisca gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi gli altri (Sez. II n. 3609 del 18/01/2011; Sez. VI n. 34364 del 16/06/2010). Il giudizio in fatto non è sindacabile se congruamente motivato (Sez. V n. 43952 del 13/04/2017). Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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