Ricorso straordinario, errore di fatto e prescrizione nei reati cumulativi (Cass. pen. Sez. II n. 20439 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto non può essere utilizzato per censurare la mancata declaratoria di prescrizione, quando la sentenza impugnata abbia correttamente escluso la sussistenza dell’aggravante contestata e abbia accertato che il termine non era ancora decorso. In presenza di condanna cumulativa, l’inammissibilità dei motivi relativi ad alcuni capi di imputazione preclude la rilevabilità della prescrizione maturata dopo la sentenza di appello per i reati coperti da giudicato parziale, stante l’autonomia dell’azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi. Il ricorso straordinario è dunque inammissibile ove prospetti una lettura dell’atto di incolpazione diversa da quella già compiuta dal giudice di legittimità, senza addurre un errore percettivo e non valutativo.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato con sentenza di appello parzialmente riformata dalla Corte di Cassazione, ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la pronuncia della Sesta Sezione penale. Con quella decisione la Corte aveva annullato senza rinvio la sentenza di secondo grado limitatamente a un capo di imputazione, per essere il reato estinto per prescrizione previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 476, comma 2, cod. pen., rinviando ad altra sezione della corte di appello per la rideterminazione della pena sui residui capi e dichiarando inammissibile nel resto il ricorso.
Il difensore ha dedotto due errori di fatto: l’omessa declaratoria di prescrizione per un capo in cui l’aggravante non sarebbe stata contestata e l’analoga omissione per un altro capo, in cui la prescrizione sarebbe maturata dopo la riqualificazione dell’imputazione ai sensi dell’art. 322, comma 3, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto entrambi i motivi muovendo dalla natura del ricorso straordinario, rimedio esperibile solo per errore di fatto risultante dagli atti o dalla sentenza, e non per sollecitare una diversa valutazione degli elementi già esaminati in sede di legittimità.
Sul primo motivo, la sentenza ha ricostruito il contenuto dell’atto di incolpazione relativo al capo per cui la prescrizione era stata dichiarata. L’imputazione non richiamava l’art. 476, comma 2, cod. pen. e non evidenziava testualmente la natura fidefaciente degli atti falsificati, nemmeno con espressioni evocative. L’esclusione dell’aggravante operata dalla precedente pronuncia è stata perciò ritenuta corretta, non frutto di un travisamento percettivo.
Quanto al capo residuo, la Corte ha verificato che l’aggravante risultava contestata mediante l’espresso richiamo, nel corpo dell’incolpazione, alla natura fidefaciente del verbale di inventario. Considerata la cornice sanzionatoria e l’epoca di commissione del reato, il termine di prescrizione — anni dodici e mesi sei, oltre sospensioni — non era decorso alla data della sentenza di legittimità.
Sul secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude il rilievo delle cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., come affermato dalle Sezioni Unite n. 32 del 2000 e dalle Sezioni Unite n. 12602 del 2015. In caso di condanna cumulativa, l’autonomia dell’azione penale impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per un reato estenda il valido rapporto processuale ai capi rispetto ai quali i motivi siano inammissibili; per questi ultimi, coperti da giudicato parziale, resta preclusa la rilevabilità della prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, secondo Sezioni Unite n. 6903 del 2017 e le conformi Sez. VI n. 20525 del 2022 e Sez. III n. 26807 del 2023.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione
- Art. 476 c.p. – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 625-bis c.p.p. – Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto