Corruzione propria e impropria: distinzione e prescrizione dei reati (Cass. pen. Sez. VI n. 37944 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La corruzione propria di cui all’art. 319 cod. pen. richiede la prova di uno specifico atto del pubblico agente contrario ai doveri d’ufficio: tale elemento la distingue dalla corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art. 318 cod. pen., nella quale l’atto non è contemplato. La mera accettazione di un’indebita utilità quale contropartita di un’ingerenza illecita su soggetti qualificati competenti, se non si traduce nella concreta esecuzione di un atto anti-doveroso, integra la fattispecie meno grave, perché la remunerazione vizia comunque il legittimo esercizio della funzione. Quando il progetto corruttivo sia concreto e idoneo, ma l’utilità promessa non sia ancora definita in tutti i suoi tratti essenziali sì da consentire un consenso definitivo, è configurabile il tentativo bilaterale di corruzione propria ex artt. 56 e 319 cod. pen., restando esclusa l’ipotesi dell’art. 322 cod. pen..

Il Fatto

La Corte d’appello di Cagliari confermava la condanna di un professionista, di un vicesindaco e di un sindaco per due episodi di corruzione propria in continuazione, riformando solo le pene di due imputati. Era confermata anche la confisca per equivalente e la declaratoria di non procedibilità per prescrizione dei reati di turbativa.

I tre imputati proponevano ricorsi, contestando tra l’altro l’erroneo computo delle sospensioni della prescrizione, la qualificazione del fatto e il trattamento sanzionatorio. La questione centrale atteneva alla veste giuridica delle condotte corruttive e alla loro eventuale estinzione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto che i reati, anche nel fatto più recente del 31 luglio 2014, fossero estinti per prescrizione già prima della sentenza di primo grado. Applicando gli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. nella formulazione anteriore alla legge n. 103 del 2017, il tempo massimo utile era di anni sette e mesi sei, perento il 31 gennaio 2022. Anche nella massima espansione delle sospensioni riconosciute in primo grado, la declaratoria doveva intervenire il 16 febbraio 2023: ciò rendeva irrilevanti i motivi sul computo dei periodi di sospensione.

Sul piano qualificatorio, la Corte ha ribadito che la corruzione propria presuppone uno specifico atto contrario ai doveri d’ufficio, richiamando Sez. VI n. 18125 del 2019. L’accettazione di un’utilità indebita che non si traduca in un concreto atto anti-doveroso va punita ai sensi dell’art. 318 cod. pen.

Quanto al primo episodio, la decisione di appello aveva ancorato la condotta anti-doverosa al diverso appalto del depuratore comunale, con percorso congetturale. L’ingerenza del vicesindaco, pur avvalorata dal ruolo e dalle intercettazioni, esprimeva al più momenti prodromici e una promessa futura di incarichi, non un atto attuale e certo. Il fatto è stato quindi riqualificato ai sensi dell’art. 318 cod. pen.

Per il secondo episodio, relativo all’appalto per la fibra ottica, la Corte ha escluso la conclusione del patto, ravvisando un progetto concreto e idoneo ma non ancora definito nella sua utilità, tale da integrare il tentativo bilaterale ex artt. 56 e 319 cod. pen., in linea con Sez. VI n. 38920 del 2017. L’atteggiamento non di rifiuto del destinatario escludeva l’art. 322 cod. pen.

Gli ulteriori motivi, riguardanti la pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e il trattamento sanzionatorio, sono stati dichiarati inammissibili o assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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