Ricorso inammissibile se riproduce motivi di appello senza confronto (Cass. pen. Sez. 7 n. 2455 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
E’ inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso motivi indicanti specificamente, a pena di inammissibilità ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen., le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta. Il motivo che non si confronta con la motivazione della decisione impugnata si destina all’inammissibilità, venendo meno l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, con sentenza del 28 gennaio 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, aveva dichiarato non doversi procedere per uno dei reati contestati perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena per il residuo reato di furto in abitazione. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo l’erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente osservato che la censura dedotta non si confrontava con la motivazione resa dalla Corte di merito in replica alle analoghe doglianze presentate con l’atto di appello, limitandosi a reiterare le medesime considerazioni critiche già espresse avverso la sentenza di primo grado.
Richiamando il principio secondo cui la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata al provvedimento impugnato, la Corte ha ricordato che i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Il contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. La Corte ha precisato che il motivo che non assolve a tale funzione è inammissibile, venendo meno in radice la ragione stessa per cui l’impugnazione è prevista.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto volto a riproporre censure generiche già disattese nel giudizio di appello, senza alcuna critica specifica agli argomenti della sentenza impugnata, sulla scorta dei precedenti di legittimità in materia (tra cui Sez. 6, n. 8700 del 2013 e Sez. 3, n. 44882 del 2014).
All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, anche alla luce della sentenza Corte Cost. n. 186/2000.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.