Recidiva reiterata: legittima la valutazione globale dei precedenti penali (Cass. pen. Sez. VII n. 22705 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice. I profili di natura trattamentale-penitenziaria, come la concessione di una misura alternativa, restano estranei alla valutazione della recidiva. È inammissibile in sede di legittimità la doglianza che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, ove la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Foggia per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. Il giudice di merito, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, aveva applicato la pena di un anno di reclusione.
Con unico motivo il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 99 cod. pen. e il correlato difetto e la manifesta illogicità della motivazione in punto di riconosciuta recidiva, dolendosi altresì della mancata valorizzazione delle annotazioni del casellario giudiziale relative alla concessione di una misura alternativa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di recidiva, valorizzando l’esistenza di una pluralità di delitti, la sottoposizione a sorveglianza speciale e il rapporto di contiguità temporale col fatto reato contestato, elementi rivelatori di una perdurante inclinazione a delinquere.
La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 32318 del 30/03/2023, secondo cui, in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, è sufficiente che al momento della consumazione del reato l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi, senza necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice.
Manifestamente infondato è stato giudicato il rilievo difensivo sulla mancata valorizzazione delle annotazioni del casellario relative alla concessione di misura alternativa, trattandosi di profili trattamentali-penitenziari del tutto estranei alla valutazione della recidiva.
Quanto alla determinazione della pena, la Corte ha ribadito che la graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen., con conseguente inammissibilità della doglianza che miri a una nuova valutazione della sua congruità. Il ricorso, recante doglianze aspecifiche, reiterative e rivalutative, è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che richiama l’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 99 c.p. – Recidiva
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione