Conversazioni intercettate senza riscontri non bastano per condanna per droga (Cass. pen. Sez. VI n. 37184 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo sulla motivazione, è preclusa alla Corte di cassazione la sovrapposizione della propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, potendo il sindacato di legittimità vertere solo sulla coerenza strutturale della sentenza in sé considerata. La regola dell’“al di là di ogni ragionevole dubbio”, posta dall’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., consente la condanna solo quando il dato probatorio lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative remote, prive di riscontro nelle emergenze processuali. In materia di stupefacenti, quando gli indizi consistano in mere dichiarazioni captate tramite intercettazioni, senza sequestro della sostanza (c.d. droga parlata), la valutazione ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. deve essere particolarmente rigorosa e attenta. Ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive, la scelta che conduce alla condanna deve fondarsi su un dato probatorio di alto grado di credibilità razionale. È inammissibile il motivo che censuri la valutazione discrezionale del giudice di merito senza individuare un vizio di contraddittorietà della motivazione in senso tecnico.
Il Fatto
Il ricorrente è stato dichiarato responsabile, in esito a giudizio abbreviato, di una pluralità di episodi di acquisto di eroina e cocaina ai fini di cessione, contestati al capo C) dell’imputazione, con esclusione di alcune condotte e con il riconoscimento della continuazione e delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. La Corte d’appello lo ha assolto per due episodi e ha riqualificato i restanti ai sensi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, rideterminando la pena.
Avverso tale decisione il condannato propone ricorso per cassazione con tre motivi: errata applicazione della norma sugli stupefacenti e vizio della motivazione nella valutazione degli indizi; erronea applicazione dell’art. 99, quarto comma, cod. pen. e contraddittorietà della motivazione in tema di recidiva; difetto di motivazione sulla determinazione della pena base e sugli aumenti per continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal limite del sindacato di legittimità, richiamando le Sezioni Unite n. 12 del 31.05.2000 e n. 47289 del 24.09.2003: il controllo è circoscritto alla coerenza strutturale della sentenza, senza verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Su questa premessa si innesta, però, la regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, che impone un metodo dialettico di verifica dell’ipotesi accusatoria, volto a escludere dubbi interni o esterni alla decisione.
Tale rigore si accresce nella materia degli stupefacenti quando la prova sia costituita da sole intercettazioni, senza sequestro della sostanza. La Corte richiama sul punto un indirizzo consolidato (Sez. VI n. 27434 del 14.02.2017; Sez. III n. 16792 del 25.03.2015; Sez. IV n. 20129 del 25.06.2020), esigendo una valutazione indiziaria particolarmente attenta.
Applicando tali canoni, il primo motivo è accolto limitatamente agli episodi di cui ai nn. 2, 3, 8, 9, 14 e 16. Per ciascuno la sentenza d’appello fonda la responsabilità su conversazioni isolate, in linguaggio criptico, deducendo la consumazione del reato dall’assenza di ulteriori contatti o spiegazioni. La Corte ritiene che tali elementi non abbiano la necessaria forza dimostrativa, mancando l’individuazione del luogo dell’approvvigionamento o l’identificazione univoca del ricorrente come l'”amico” o il soggetto incaricato del ritiro. Per gli episodi nn. 9 e 16 rileva altresì che l’assenza di spiegazioni difensive alternative non può valere a colmare la carenza probatoria, non essendo configurabile una inversione dell’onere della prova.
Il secondo motivo è inammissibile per aspecificità: la difesa censura una supposta illogicità della valutazione sulla recidiva, non una contraddittorietà della motivazione in senso tecnico. La Corte conferma comunque la sussistenza del presupposto formale della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen.
Fondato è il terzo motivo: quanto più il giudice si discosta dal minimo edittale, tanto più deve motivare l’esercizio del proprio potere discrezionale, indicando i criteri dell’art. 133 cod. pen. ritenuti rilevanti. La Corte d’appello, pur avendo rideterminato la pena in senso favorevole, ha assunto una pena base di tre anni e otto mesi di reclusione e 7.400 euro di multa senza alcuna motivazione. La sentenza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 99 c.p. – Recidiva
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 533 c.p.p. – Condanna dell'imputato