Inammissibile il ricorso che deduce vizi generici e nuovo accertamento sulla droga (Cass. pen. Sez. VII n. 25887 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità delle condotte di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e della quantità della sostanza stupefacente, ancorché sequestrata: può risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione sugli elementi univocamente significativi della tipologia e dell’entità della sostanza. Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato con il riferimento ai soli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Alla qualificazione del fatto come di lieve entità non consegue automaticamente il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., dovendosi accertare la speciale tenuità del lucro e dell’evento.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con sentenza del Tribunale, confermata in appello. Ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sotto tre profili: l’affermazione di responsabilità, il diniego delle attenuanti generiche e il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte rileva che la doglianza è proposta per la prima volta in cassazione. Nel merito, i giudici di appello hanno fatto coerente applicazione del principio per cui, ai fini della configurabilità delle condotte di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza, potendo bastare anche il solo narcotest, purché il giudice motivi sugli elementi univocamente significativi della tipologia e dell’entità (Sez. 6 n. 40044 del 2022). La Corte richiama altresì il principio secondo cui il ricorso a una perizia chimica consente di valutare l’indice dei principi attivi (Sez. 3 n. 22498 del 2015), essendo altrimenti sufficienti altri mezzi di prova, quali dichiarazioni testimoniali o confessorie e risultanze degli accertamenti di polizia (Sez. 3 n. 18611 del 2019).
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ribadisce il costante orientamento per cui non è necessario che il giudice consideri tutti gli elementi dedotti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, restando gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2 n. 3609 del 2011). Nella specie rilevano la pessima biografia penale, con precedenti specifici, e le caratteristiche del fatto.
Sull’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., la Corte osserva che il giudice di merito deve valutare la tenuità del vantaggio patrimoniale che l’autore si proponeva di conseguire o ha conseguito, avuto riguardo ai motivi a delinquere, al profitto e all’evento. Alla qualificazione del fatto come di lieve entità non consegue automaticamente il riconoscimento dell’attenuante, essendo necessario accertare che siano di speciale tenuità sia il lucro perseguito o conseguito, sia la gravità dell’evento (Sez. 3 n. 13659 del 2024).
La Corte territoriale, in linea con tali principi, ha escluso l’attenuante una volta ritenuta la lieve entità del fatto o la sola limitata portata offensiva. Il motivo, prospettando deduzioni generiche senza confutare la motivazione con uno dei vizi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., è aspecifico. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.