Occupazione sine titulo: restituzione o acquisizione sanante entro termine (TAR Calabria n. 465 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di occupazione sine titolo di un fondo privato con irreversibile trasformazione e mancata adozione del decreto di esproprio, il giudice amministrativo accerta l’illegittimità dell’occupazione e riconosce al proprietario una tutela piena, che può essere soddisfatta solo mediante la restituzione del bene, previa riduzione in pristino, ovvero mediante l’acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. La condotta dell’amministrazione, che continua a detenere il bene dopo la scadenza del titolo occupativo, integra un illecito civile permanente ex art. 2043 c.c., fonte di obbligo risarcitorio per il mancato godimento. Il Collegio può assegnare all’ente un termine per determinarsi discrezionalmente tra le due opzioni, con liquidazione del danno commisurata al 5% annuo sul valore venale del bene.

Il Fatto

La Città Metropolitana di Reggio Calabria (già Provincia) occupava, in forza del decreto di occupazione temporanea d’urgenza n. 66 del 12.5.1990, una porzione di terreno di mq 250 nel Comune di San Giorgio Morgeto, di proprietà pro quota dei ricorrenti, per la realizzazione di un’opera pubblica. All’occupazione non seguiva alcun decreto di esproprio, mentre il fondo veniva irreversibilmente trasformato con la costruzione delle opere progettate.

Dopo una diffida del 2016 rimasta infruttuosa, i proprietari riproponevano dinanzi al TAR il giudizio già introdotto davanti al Giudice ordinario, che aveva declinato la giurisdizione con ordinanza del 25.11.2020. Essi chiedevano il risarcimento del danno per la perdita del fondo e per il periodo di occupazione illegittima.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affermato la propria giurisdizione, richiamando l’orientamento per cui essa sussiste quando le domande di restituzione e risarcimento conseguono a un’occupazione sorretta, come nel caso di specie, da una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché illegittima o non seguita dal completamento della procedura espropriativa.

Nel merito, il TAR ha ricostruito l’evoluzione della tutela del privato di fronte alle occupazioni illegittime, dal superamento dell’occupazione appropriativa all’introduzione dell’acquisizione sanante ex art. 42-bis t.u.espr. Ha poi richiamato il revirement dell’Adunanza Plenaria n. 2/2020, che ha abbandonato la tesi della rinuncia abdicativa implicita nella domanda risarcitoria, sul presupposto che l’occupazione illegittima non trasferisce mai la proprietà all’amministrazione.

Il Collegio ha ritenuto irrilevante, ai fini della decisione, la più recente rivalutazione della rinuncia abdicativa da parte delle Sezioni Unite n. 23093 dell’11.8.2025, poiché i ricorrenti avevano già precisato la domanda in data 1.4.2025, in adempimento dell’ordinanza collegiale n. 171/2025.

Accertata la titolarità del diritto dominicale con la documentazione depositata, la scadenza del titolo occupativo e l’assenza del decreto di esproprio, il TAR ha qualificato la condotta come illecito civile permanente, non iure e con colpa, e ha condannato l’ente a far cessare la situazione antigiuridica, assegnando termine di 120 giorni per scegliere tra restituzione con riduzione in pristino e risarcimento, ovvero acquisizione sanante.

Il danno da mancato godimento è stato commisurato, in difetto di diversa prova, al 5% annuo sul valore venale del bene, con rivalutazione e interessi. Le spese sono state poste a carico della soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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