Furto di energia elettrica: destinazione a pubblico servizio anche con contatore manomesso (Cass. pen. Sez. V n. 28864 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto di energia elettrica, integra l’aggravante della destinazione della cosa al pubblico servizio o alla pubblica utilità, prevista dall’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., la sottrazione realizzata mediante manomissione del contatore dell’utenza privata. L’energia elettrica è oggettivamente connotata da un nesso funzionale con l’erogazione di un servizio di utilità collettiva e tale destinazione non viene meno per il solo fatto che la condotta incida su impianti riferibili a una singola utenza, né per effetto della cd. traditio contrattuale. L’aggravante della destinazione al pubblico servizio si distingue da quella dell’esposizione alla pubblica fede, con la conseguenza che il furto aggravato ai sensi della norma indicata è procedibile d’ufficio.
Il Fatto
Il Tribunale di Siracusa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata, chiamata a rispondere del delitto di furto di energia elettrica aggravato dall’essere stato il fatto commesso con mezzo fraudolento, mediante manomissione del contatore dei consumi, e dalla destinazione della cosa a pubblico servizio o a pubblica utilità. Il giudice ha escluso la configurabilità di quest’ultima aggravante, contestata dal pubblico ministero, ritenendo che l’energia elettrica, una volta raggiunta l’utenza della fruitrice, perdesse la natura di cosa destinata a pubblico servizio per assumere quella di bene contrattualmente assegnato al singolo utente.
Su tale premessa il Tribunale ha qualificato il fatto come procedibile a querela di parte e, rilevatane l’assenza, ha prosciolto l’imputata. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, denunciando l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. e sostenendo che la corretta qualificazione del fatto imponeva di ritenere il reato procedibile d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e individua il primo errore del giudice di merito in una confusione tra due distinte aggravanti. Il Tribunale ha sovrapposto l’aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede, mai contestata all’imputata, con quella della destinazione della stessa al pubblico servizio o alla pubblica utilità, oggetto invece di rituale contestazione suppletiva. Entrambe sono previste dall’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., ma la disgiuntiva “o” presente nel testo normativo e il diverso regime di procedibilità ne segnano la separata considerazione.
Il Collegio richiama l’art. 624, terzo comma, cod. pen., come modificato dall’art. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che dispone la procedibilità d’ufficio nelle ipotesi di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., «salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede». La sola aggravante rilevante nella fattispecie è dunque quella della destinazione al pubblico servizio.
Su questo terreno la Corte ribadisce l’orientamento secondo cui l’aggravante è configurabile anche quando la sottrazione avvenga mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata. Non rileva l’esposizione alla pubblica fede dell’energia mentre transita nella rete, ma la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta: destinazione che permane anche in presenza di una condotta siffatta (Sez. V n. 1094 del 03.11.2021, dep. 2022, Rv. 282543; Sez. V n. 2505 del 29.11.2023, dep. 2024, Rv. 285844).
Il giudice di merito ha quindi errato nel valorizzare la manomissione del contatore dell’utenza e il momento della traditio contrattuale. Così argomentando ha assimilato la fattispecie a un rapporto di mera disponibilità privatistica del bene. Al contrario, la sottrazione fraudolenta dell’energia elettrica realizzata mediante alterazione del misuratore comporta comunque la distrazione di un bene funzionalmente destinato a un servizio pubblico, con integrazione dell’aggravante contestata.
Ne deriva che il reato è procedibile d’ufficio e che la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela si fonda su un’erronea applicazione della legge penale. La sentenza è annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa, in diversa persona fisica, che si uniformerà ai principi richiamati.
Nota della Redazione
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