Voto numerico all’esame di Stato e insindacabilità della discrezionalità tecnica (TAR Lombardia n. 1139 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni espresse dalla Commissione in sede di esame di Stato costituiscono espressione di discrezionalità tecnica qualificata e sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, dell’errore di fatto, del travisamento e dell’evidente violazione delle norme del procedimento. Il voto numerico, quando la Commissione ha predeterminato i criteri di massima di valutazione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico e contiene in sé la propria motivazione, senza necessità di ulteriori specificazioni. Il giudizio di ammissione all’esame e la valutazione delle prove sono momenti funzionalmente distinti, sicché la discrasia tra esito positivo dello scrutinio preliminare e giudizio finale negativo non impone alcuna motivazione rafforzata.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato la scheda di valutazione con cui la Commissione ha deliberato il mancato superamento dell’esame di Stato presso un istituto superiore a indirizzo agrario. La candidata aveva conseguito 8/20 in ciascuna delle due prove scritte e 7/20 al colloquio; sommati al credito scolastico di 30 punti, tali punteggi hanno determinato un totale di 53/100, insufficiente al conseguimento del diploma.

Il ricorso, articolato in due motivi, deduceva il difetto assoluto di motivazione — avendo la Commissione attribuito solo punteggi numerici senza indicare criteri, errori o carenze — e l’irragionevolezza della discrasia tra l’ammissione all’esame con valutazione positiva e credito di 30/40 e il giudizio finale radicalmente negativo, privo di motivazione rafforzata. Il Ministero si è costituito depositando relazione della Dirigente scolastica, che ha richiamato le griglie di valutazione ministeriali compilate nominativamente. La ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della fattispecie: le valutazioni dell’esame di Stato rientrano nella discrezionalità tecnica qualificata affidata in via esclusiva alla Commissione esaminatrice. Esse sono di norma insindacabili, salvo i limiti della manifesta illogicità, dell’errore di fatto, del travisamento o dell’evidente violazione delle norme procedimentali.

Quanto al primo motivo, il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale, contenendo in sé la propria motivazione. Il principio è efficace solo se la Commissione ha prefissato i criteri di massima: in tal caso la discrezionalità risulta veicolata in ambiti obbligatori di valutazione, così da consentire di risalire all’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio.

Nel caso concreto, la Commissione ha predeterminato i criteri di massima con rinvio alle griglie elaborate ai sensi dei quadri di riferimento allegati ai DD. MM. 1095/2019 e 769/2018 per le prove scritte, e alla tabella di cui all’All. A all’O.M. n. 67/2025 per la prova orale. L’onere motivazionale risulta perciò adeguatamente assolto e il motivo è infondato.

Il secondo motivo è respinto alla luce dell’art. 18, comma 1, del d.lgs. 62/2017, richiamato dall’art. 28, comma 2, dell’ordinanza ministeriale n. 67 del 31 marzo 2025: il punteggio finale in centesimi è la somma dei punti delle prove e del colloquio con il credito scolastico, senza che le prove dipendano dal credito. Il Collegio ribadisce la distinzione tra percorso scolastico — che si chiude con il giudizio di ammissione — ed esame di Stato vero e proprio: il primo accede alla carriera dell’alunno, la seconda afferisce a un momento circoscritto, vincolato a quanto il candidato dimostra di conoscere nella specifica prova, entrando in gioco anche l’emotività e la maturità. La discrasia è dunque fisiologica e non esige motivazione rafforzata.

Il ricorso è pertanto respinto. Le spese sono integralmente compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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