Incentivi fotovoltaici non dovuti: prescrizione parziale e danno pari all’intera agevolazione (Corte dei Conti Sez. II App. n. 128 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per indebita percezione di tariffe incentivanti erogate a fronte della produzione di energia fotovoltaica, la prescrizione del diritto al risarcimento decorre, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, coincidente con la conoscenza o la conoscibilità oggettiva del pregiudizio secondo il metro dell’ordinaria diligenza. L’ente erogatore, munito di elevata specializzazione, che disponga di comunicazioni periodiche manifestamente incoerenti rispetto alle caratteristiche strutturali dell’impianto, è in condizione di avvedersi dell’indebita percezione fin dalle prime erogazioni. La valenza interruttiva della prescrizione è riconducibile anche alle iniziative di tutela coltivate dal soggetto danneggiato, non essendo il potere di costituzione in mora del pubblico ministero contabile configurato come esclusivo. Il danno erariale è pari all’intera agevolazione ricevuta qualora le anomalie operative, non marginali, abbiano compromesso la canalizzazione delle risorse verso il risultato programmato, né può trovare ingresso il potere riduttivo in presenza di condotte dolose.
Il Fatto
La società appellante gestiva un impianto fotovoltaico ammesso a tariffe incentivanti della tipologia feed-in premium. Il gestore dei servizi energetici, all’esito di attività di verifica, accertava che i volumi di energia comunicati eccedevano le potenzialità strutturali dell’impianto e disponeva la decadenza dall’agevolazione, con recupero delle somme erogate.
La Sezione giurisdizionale regionale, accogliendo la domanda della procura contabile, condannava in solido la società e il suo esponente aziendale al risarcimento, quantificato nella somma rivalutata delle tariffe indebitamente percepite. Avverso tale pronuncia entrambi proponevano appello, contestando in via pregiudiziale la giurisdizione e la legittimazione passiva del rappresentante, e nel merito la prescrizione, l’elemento soggettivo, l’antigiuridicità della condotta, il concorso del fatto del danneggiato e la misura della condanna.
La Motivazione della Corte
La Sezione centrale d’appello riconosce la giurisdizione contabile muovendo dal petitum sostanziale. L’allegazione di una fattispecie riconducibile allo schema del rapporto di servizio è sufficiente a incardinare la cognizione, restando riservata al merito ogni questione sull’effettiva sussistenza del rapporto stesso. La vicenda, caratterizzata da stringenti condizionalità operative e finalizzata a un programma pubblico di incentivazione delle fonti rinnovabili, rientra nel perimetro della Corte. Il provvedimento penale di non luogo a procedere non incide sulla giurisdizione, involgendo profili di merito.
Quanto alla legittimazione passiva dell’esponente aziendale, la Corte ribadisce che l’alterità soggettiva tra società percettrice e amministratore non osta al convogliamento di entrambi nella medesima azione. Sussiste rapporto di servizio anche con chi, investito del compito di realizzare il programma di interesse pubblico, abbia curato le fasi dell’attività agevolata, ponendo in essere i presupposti dell’indebita percezione. Sul punto la verifica resta ancorata alla prospettazione della domanda.
Sull’eccezione di prescrizione la Corte esclude l’occultamento doloso del danno: le condotte ostative riscontrate in sede di verifica non sovrastano la circostanza che il gestore era in condizione di avvedersi, dalle comunicazioni periodiche, della macroscopica incongruenza dei dati rispetto alle note caratteristiche dell’impianto. Il primo impulso di reazione è stato il provvedimento di decadenza. Ne deriva la prescrizione della porzione di credito riferibile al periodo dal 2011 al 20.04.2012. Per il residuo periodo la prescrizione è tempestivamente interrotta dalle iniziative di tutela coltivate dal soggetto danneggiato, la cui legittimazione ad attivarsi risponde alle fisiologiche dinamiche del rapporto e non è esclusa dal potere di costituzione in mora attribuito al pubblico ministero contabile.
Nel merito la Corte esclude l’applicabilità della novella che richiede, per la prova del dolo, la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso, trattandosi di norma sostanziale non retroattiva rispetto a condotte anteriori. La buona fede non è invocabile: il contabilizzatore dell’energia è stato sostituito in violazione delle procedure e le misurazioni dell’inverter erano nettamente inferiori ai dati comunicati. Il contegno non collaborativo integra violazione rilevante. Il controllo dell’amministrazione, attività successiva, non concorre causalmente con la condotta e l’affidamento del privato non è meritevole di tutela.
La Corte rigetta infine la censura sulla misura della condanna. Il regime della decurtazione attiene alla disciplina delle sanzioni ed è estraneo al perimetro contabile. Il danno coincide con l’intera agevolazione, poiché non è stata fornita la prova che le anomalie abbiano inciso solo marginalmente sulla canalizzazione delle risorse. La natura dolosa preclude il potere riduttivo. Il sequestro è mantenuto, per il vincolo solidale, e ridotto proporzionalmente all’importo residuo.
Nota della Redazione
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