Gestione gratuita di impianto sportivo comunale ad associazione dilettantistica (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 251 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La concessione in uso di un impianto sportivo comunale senza corrispettivo ad un soggetto qualificato può derogare al principio di necessaria redditività dei beni pubblici quando persegua un interesse di rango costituzionale, quale la promozione dello sport di cui all’art. 33, ultimo comma, Cost. La deroga presuppone l’accertamento in concreto dell’assenza di scopo di lucro in capo al beneficiario, da condurre alla stregua delle concrete modalità di esercizio dell’attività. L’affidamento non può però avvenire in via diretta e immediata, imponendo il d.lgs. n. 38/2021 e il Codice dei contratti una procedura concorrenziale; in alternativa, l’Ente può stipulare una convenzione con un Ente del Terzo settore ai sensi dell’art. 56 del Codice del Terzo settore, se più favorevole rispetto al ricorso al mercato. Gli oneri di manutenzione ordinaria gravano sul concessionario ex art. 71 del d.lgs. n. 117/2017 e art. 1808 cod. civ.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune prospetta l’intento di attuare una finalità istituzionale dell’Ente, l’avviamento e la facilitazione allo sport, mediante la stipula di una convenzione con una associazione sportiva dilettantistica locale per la gestione del centro sportivo comunale. Il quesito investe l’affidamento in gestione senza corrispettivo dell’impianto e delle relative pertinenze.
L’Ente chiede in particolare se possa concedere direttamente e gratuitamente l’uso e la gestione della struttura; se possa accollarsi le spese delle utenze e la manutenzione ordinaria e straordinaria, riconoscendo al concessionario la facoltà di subaffittare l’impianto e di ritenere integralmente i profitti; se possa erogare un contributo annuo per l’avviamento allo sport; e se tale contributo sia soggetto ad IVA.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione verifica l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo e oggettivo. La legittimazione del Sindaco è riconosciuta ex art. 50, comma 2, TUEL. I quesiti da I a III sono ammissibili solo in parte, perché attengono alla gestione del patrimonio dell’Ente e dunque alla materia della contabilità pubblica, ma non possono tradursi in valutazioni sulla legittimità di scelte discrezionali. I quesiti IV e V sono inammissibili: il primo involge profili operativi rimessi alla discrezionalità dell’Ente, il secondo investe il regime fiscale, estraneo alla funzione consultiva e rimesso all’Agenzia delle Entrate.
Nel merito, la Sezione ricorda che la gestione dei beni pubblici deve avvenire secondo i principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost. e in un’ottica di redditività, cosicché la cessione gratuita di un immobile comunale non è modalità tipica di valorizzazione. La giurisprudenza contabile ammette tuttavia eccezioni quando venga perseguito un interesse pubblico di rango equivalente o superiore.
Nel caso di specie l’interesse di rango poziore è dato dall’avviamento e facilitazione allo sport, riconosciuto dall’art. 33, ultimo comma, Cost., introdotto dalla l. cost. n. 1/2023. L’assegnazione senza corrispettivo di un impianto sportivo è pertanto astrattamente configurabile, poiché la mancata produzione di reddito è compensata dalla valorizzazione di un altro bene di rilievo costituzionale.
La Sezione individua tre indici normativi. L’art. 6, d.lgs. n. 38/2021 prevede che la gestione degli impianti sia affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive sulla base di convenzioni. L’art. 56 del d.lgs. n. 117/2017 consente convenzioni con Enti del Terzo settore se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. L’art. 6 del d.lgs. n. 36/2023 riconosce modelli di amministrazione condivisa privi di rapporti sinallagmatici. La verifica circa l’effettiva sussumibilità dell’associazione nel Terzo settore è rimessa all’Amministrazione.
L’affidamento diretto e immediato è però precluso dall’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 38/2021 e dalla ratio dell’art. 13 del Codice dei contratti. Ai fini della deroga, l’Ente deve accertare in concreto l’assenza di scopo di lucro del beneficiario, verificando le modalità effettive di esercizio dell’attività.
Quanto alle spese, l’art. 71 del d.lgs. n. 117/2017 e l’art. 1808 cod. civ. pongono a carico del concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile. L’erogazione di contributi esige uno specifico onere motivazionale ex art. 3, l. n. 241/1990. La futura convenzione dovrà dettagliare le rispettive obbligazioni e prevedere un obbligo di rendicontazione periodica. Il parere non elide profili di responsabilità su fatti compiuti o da compiersi.
Nota della Redazione
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