Comodato idoneo a legittimare l’istanza di deposito agricolo in area di pregio (TAR Trentino-Alto Adige n. 30 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle aree agricole di pregio del Piano urbanistico provinciale la realizzazione di un deposito per l’attrezzatura agricola costituisce intervento eccezionale e derogatorio, ammesso solo se connesso alla normale coltivazione del fondo e se ricorrono i presupposti dell’art. 38, comma 4, delle NDA del PUP. Legittimato a presentare l’istanza è il soggetto che esercita l’attività agricola in forma professionale sul fondo, il quale deve dimostrare di essere titolato all’uso in forza di un rapporto derivante dal proprietario. Il contratto di comodato, anche se privo di espressa destinazione agricola, è titolo idoneo a fondare tale legittimazione, non circoscrivendo le disposizioni provinciali i titoli di esercizio dell’attività agricola. Il diniego fondato su considerazioni generiche sul progetto è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione, non potendo la motivazione essere integrata in sede difensiva.
Il Fatto
La proprietaria di alcuni fondi situati in area agricola di pregio presenta, avvalendosi di un tecnico, istanza di autorizzazione per la costruzione di un deposito agricolo, previa demolizione di un manufatto esistente, ai sensi degli artt. 37 e 38 delle NDA del PUP e degli artt. 64 e 112 della legge provinciale n. 15 del 2015. Il padre, imprenditore agricolo professionale, viene coinvolto nella domanda e nel contratto di comodato sul fondo.
La competente Sottocommissione per il Paesaggio esprime un preavviso di diniego e poi, con deliberazione n. 172 del 2024, respinge l’istanza per assenza di un titolo idoneo e per criticità progettuali di ordine paesaggistico. I ricorrenti presentano una nuova domanda con contratto di comodato integrato e progetto rivisto; la Sottocommissione, con deliberazione n. 137 del 2025, reitera il diniego. Propongono quindi due ricorsi, riuniti, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il motivo di sviamento di potere: la censura, per la sua gravità, esige prova precisa e concordante della deviazione dalla causa tipica, non fornita. Del pari infondata è la dedotta carenza di potere della Sottocommissione, cui l’art. 38, comma 5, delle NDA del PUP e l’art. 5, comma 6, della legge provinciale n. 15 del 2015 affidano il rilascio dell’autorizzazione, con composizione integrata dal dirigente agricolo e valutazione estesa ai profili agronomici.
È invece fondato il primo motivo, nella prospettazione subordinata. Nelle aree agricole di pregio possono insediarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con generale divieto di edificazione, salvo gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo. L’esercizio professionale dell’attività agricola è presupposto assorbente. Legittimato a presentare l’istanza era dunque il padre, agricoltore professionale, non proprietario dei fondi, il quale doveva dimostrare di essere titolato all’uso in forza di un titolo derivante dalla proprietaria.
La Sottocommissione ha errato nel negare idoneità al contratto di comodato. Nell’ordinamento civilistico l’attività agricola può svolgersi in forza di un comodato, disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti cod. civ., il quale può essere anche verbale. La mancata indicazione della destinazione agricola non ne esclude la rilevanza, supplendo l’art. 1804 cod. civ. e la destinazione agricola del bene. Le disposizioni provinciali non circoscrivono i titoli di esercizio dell’attività, rinviando all’ordinamento comune, e non esigono un contratto agrario tipico.
Risulta pertanto sufficiente il comodato, integrato con la clausola che autorizza il comodatario alla presentazione del progetto e con la dichiarazione di assenso all’intervento. Il fascicolo aziendale, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.l. n. 5 del 2012, rende inoltre ragione dello svolgimento dell’attività anche sulla particella non richiamata dal comodato. La giurisprudenza amministrativa riconosce al comodato l’idoneità a fondare una relazione qualificata con il bene, utile ai fini della presentazione di istanze di titoli edilizi.
È infondato il secondo motivo: le finalità di tutela delle aree agricole di pregio non impongono l’accoglimento automatico dell’istanza, rimettendo alla Sottocommissione il bilanciamento tra interesse produttivo e tutela paesaggistico-ambientale. È invece fondato il terzo motivo (e il quinto del secondo ricorso): le considerazioni critiche sul progetto integrano vere motivazioni del diniego, affette da carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Le modifiche apportate sono liquidate quale “limitatezza” non risolutiva, senza disamina puntuale, e il diniego non esamina il presupposto della non convenienza di ubicazione alternativa. Le controdeduzioni difensive della resistente costituiscono motivazione postuma, inammissibile. I ricorsi sono accolti, con annullamento degli atti e riesame in sede conformativa.
Nota della Redazione
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