Contributo di solidarietà delle Casse privatizzate privo di base legale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14555 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà imposto da una Cassa previdenziale privatizzata ai propri pensionati è illegittimo allorché difetti un fondamento legislativo, dovendo ogni prestazione patrimoniale imposta trovare nella legge i suoi elementi essenziali, a norma dell’art. 23 Cost. La legge n. 296 del 2006, nel temperare il sistema del pro rata, non attribuisce all’ente il potere di istituire il prelievo. Non può invocarsi a contrario l’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013, che fa salvi i soli provvedimenti legittimamente assunti e finalizzati all’equilibrio finanziario di lungo termine. Sulle somme indebitamente trattenute opera la prescrizione decennale, difettando i requisiti della liquidità e dell’esigibilità richiesti per quella quinquennale. Gli interessi legali decorrono dalla data dei singoli prelievi fino all’effettivo pagamento.
Il Fatto
Un professionista, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, ha agito in giudizio per contestare le trattenute operate dall’ente, a titolo di contributo di solidarietà, sulla pensione di vecchiaia anticipata a partire dal primo luglio 2008. Il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del prelievo e ha condannato la Cassa a restituire gli importi, nei limiti della prescrizione decennale.
La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 471 del 2023, ha respinto il gravame dell’ente, confermando l’illegittimità delle trattenute. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, mentre il pensionato ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui il potere di imporre il contributo di solidarietà deve trovare il suo univoco fondamento nella legge, alla stregua dell’art. 23 Cost. Si tratta di un prelievo riconducibile al genus delle prestazioni patrimoniali imposte, che spetta al legislatore fissare nei suoi elementi essenziali, e che non rientra tra i provvedimenti che le Casse, per espressa previsione di legge, possono adottare.
La Corte ribadisce che dalla scelta del legislatore di temperare il sistema del pro rata non si può evincere alcun fondamento per il potere dell’ente di imporre il contributo, né rileva che esso sia stato introdotto prima dell’erogazione del trattamento pensionistico. L’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013 fa salvi i soli provvedimenti legittimamente assunti e finalizzati all’equilibrio finanziario di lungo termine, finalità che non connota il contributo straordinario di solidarietà, provvisorio e limitato nel tempo. Del resto, con l’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 è stato il legislatore a delimitare presupposti e misura del prelievo, differenziandolo dal contingente contributo imposto dalla Cassa in virtù delle delibere contestate.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che all’inerzia o all’inefficacia delle azioni di riequilibrio — attestata dal parere negativo del Ministero — possa equipararsi l’adozione di delibere dichiarate illegittime. La legge indica come prioritarie le misure strutturali di riequilibrio e solo in via di extrema ratio contempla l’applicazione del contributo in misura predeterminata. All’onere deduttivo e probatorio la ricorrente non ha ottemperato, limitandosi ad assimilare condizioni fattuali e normative eterogenee.
La Corte conferma poi l’applicabilità della prescrizione decennale, richiamando le Sezioni Unite n. 17742 del 2015: la prescrizione quinquennale postula la liquidità e l’esigibilità del credito, requisiti che non sussistono quando il pensionato ha potuto riscuotere solo i ratei decurtati. La fattispecie non è classificabile come riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma come credito consequenziale all’indebita ritenuta. Non è pertinente il richiamo all’art. 47-bis del d.P.R. n. 639 del 1970, dettato nell’ambito delle prestazioni erogate dall’INPS.
Sul quarto motivo, la Corte ribadisce che al pensionato competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino all’effettivo pagamento, configurandosi l’azione come di esatto adempimento e non di ripetizione dell’indebito. Il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., con condanna della ricorrente al pagamento di un importo a titolo di abuso del processo e alla cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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