Stabilizzazione e differenze retributive per il rapporto subordinato di fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26917 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore per effetto di una stabilizzazione ex lege non esclude, ricorrendone i presupposti, il diritto a eventuali differenze retributive derivanti dall’accertamento dello svolgimento in via di fatto di prestazioni di lavoro in forma subordinata. La partecipazione alla procedura di stabilizzazione ex art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 non comporta un’implicita rinuncia a dette differenze, poiché la qualificazione formale del rapporto precario non osta all’accertamento della natura sostanziale della prestazione. La circostanza che il lavoratore abbia chiesto e ottenuto la stabilizzazione è compatibile con la domanda di accertamento della subordinazione e con l’applicazione dell’art. 2126 c.c., che opera in presenza di vizi di nullità seguiti dalla prestazione di fatto, ove non sia richiesto il risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio l’IRCCS chiedendo il riconoscimento della natura subordinata della collaborazione intercorsa e la condanna al pagamento delle differenze retributive e della contribuzione previdenziale in favore dell’INPS, evocata in causa. Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda. La Corte d’appello di Napoli, in riforma, ha rigettato l’originaria pretesa, ritenendo che l’avvenuta stabilizzazione del lavoratore precludesse la possibilità di far valere la natura subordinata dei rapporti pregressi.

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’IRCCS ha resistito con controricorso, sollevando plurime eccezioni di inammissibilità; l’INPS si è rimessa alle decisioni della Corte.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende le eccezioni preliminari. Quanto all’art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c., il ricorso censura in iure il percorso argomentativo della sentenza impugnata e localizza le conclusioni di primo grado, senza domandare un risarcimento mai richiesto. Quanto all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., manca un indirizzo di legittimità pienamente applicabile: il precedente citato (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 6718 del 10/03/2021) riguarda un lavoratore non stabilizzato che invocava la stabilizzazione in via giudiziale, ipotesi non sovrapponibile a quella odierna.

Nel merito, il primo motivo è fondato. La Corte ricostruisce le tipologie di sanzioni per la violazione delle norme sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella P.A. (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 5513 dell’11/03/2026). Se il contratto autonomo è nullo per violazione dei presupposti di legittimità, non spettano somme aggiuntive né l’art. 2126 c.c. (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 25042 dell’11/09/2025; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 20586 del 21/07/2025). Se invece si accerta la natura subordinata, occorre distinguere: con contratto unico o mera deduzione del rapporto di fatto, la tutela è solo quella dell’art. 2126 c.c., con le differenze retributive e contributive (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 4360 del 13/02/2023); se si deduce l’illegittimità dei termini e l’abusiva reiterazione, il rapporto rientra nell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, con diritto al risarcimento ex art. 36, comma 5.

La Corte esclude che l’accertamento della subordinazione sia incompatibile con la richiesta di nullità dei contratti o con l’applicazione dell’art. 2126 c.c.. La tesi della Corte territoriale, secondo cui lo stesso substrato fattuale non potrebbe fondare insieme le differenze retributive e l’accesso alla stabilizzazione, non è condivisibile.

Il richiamo a Cass. n. 6718 del 2021 è ritenuto non pertinente: in quel caso il lavoratore chiedeva la stabilizzazione negata dall’Amministrazione; qui la stabilizzazione è già avvenuta, il che non toglie la possibilità di ottenere l’accertamento della natura subordinata del pregresso rapporto e la correlata anzianità. In senso conforme la Corte richiama, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., Cass., Sez. L, Ordinanza n. 24179 del 28/07/2026.

Il primo motivo è accolto, con assorbimento del secondo; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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