TASI 2015 alloggi sociali esenzione IMU non applicabile regolamento comunale (Cass. civ. Sez. V n. 27092 del 17.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015 gli alloggi sociali, pur equiparati all’abitazione principale ai fini IMU dall’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201/2011, sono soggetti a TASI, perché l’art. 1, comma 669, della legge n. 147/2013, nel testo ratione temporis, include l’abitazione principale nel presupposto impositivo del tributo per i servizi indivisibili. L’esenzione IMU non si trasferisce alla TASI, salvo che il regolamento comunale preveda riduzioni o esenzioni ai sensi dei commi 676 e 731. Il giudice di merito che sovrappone la disciplina dell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 a quella degli alloggi sociali commette una confusione normativa che inficia la motivazione. La Corte può accogliere il ricorso per una ragione giuridica diversa da quella prospettata, purché fondata sui fatti accertati in merito e senza modifica della domanda.

Il Fatto

L’I.A.C.P. della Provincia di Messina impugnava un avviso di accertamento emesso dal Comune di Santo Stefano di Camastra per l’omesso versamento della TASI relativa all’anno 2015, pari a complessivi € 10.373,00, in relazione a vari immobili siti nel territorio comunale. L’ente invocava l’esenzione per gli alloggi sociali, già riconosciuta dal regolamento comunale.

La Commissione tributaria provinciale di Messina respingeva il ricorso originario. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia confermava la decisione, ritenendo sussistente un’incompatibilità tra la riduzione prevista per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e l’esenzione dettata per gli alloggi sociali, e negando comunque la prova della destinazione sociale degli immobili. L’Istituto ricorreva quindi per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme in materia.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità ex art. 360-bis, primo comma, n. 1), cod. proc. civ., osservando che l’orientamento di legittimità sui requisiti dell’esenzione è di recentissima formazione e che la materia non è di agevole intelligibilità neppure per la dottrina tributarista.

Nel merito, il ricorso è accolto per ragioni diverse da quelle dedotte, in applicazione del principio secondo cui la Corte può qualificare diversamente la questione, purché sulla base dei fatti accertati in merito, senza integrare eccezioni in senso stretto né modificare la domanda. La sentenza impugnata, aderendo a Cass., Sez. Trib., n. 22954 del 27 luglio 2023, risulta inficiata da una palese confusione tra i requisiti dell’esenzione degli immobili degli enti non commerciali e quelli propri degli alloggi sociali. Il giudice di appello ha così trascurato che la riferibilità del regime degli alloggi sociali anche agli enti ex I.A.C.P. è già stata affermata da Cass., Sez. Trib., n. 6380 dell’8 marzo 2024 e dalle successive n. 14511 e n. 14515 del 2024, che distinguono gli alloggi ordinari, ammessi alla sola riduzione, dagli alloggi sociali, destinatari dell’esenzione.

Chiarito il quadro IMU, la Corte affronta il nodo della TASI. La disciplina originaria non riconosceva alcuna esenzione per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, essendo prevalente la ratio di finanziare i servizi indivisibili; il legislatore ha inteso assoggettare l’abitazione principale al tributo, come attestano i lavori preparatori della legge n. 147/2013. La Corte richiama la distinzione tra agevolazioni strutturali e agevolazioni in senso proprio tracciata da Corte cost. n. 120 del 2020 e da Corte cost. n. 209 del 2022, per concludere che l’agevolazione IMU degli alloggi sociali rientra nella discrezionalità del legislatore e non si estende automaticamente alla TASI.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2015 gli alloggi sociali restano soggetti a TASI, salve le agevolazioni previste dai regolamenti comunali ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 731, della legge n. 147/2013. Solo con l’art. 1, comma 14, della legge n. 208/2015, con decorrenza dall’1 gennaio 2016, gli alloggi sociali sono stati equiparati in toto all’abitazione principale e hanno potuto fruire dell’esenzione dal tributo.

Ne discende che il giudice di rinvio dovrà accertare se gli immobili possedessero i requisiti soggettivi e oggettivi per usufruire dell’agevolazione prevista dal regolamento comunale TASI in vigore per l’anno 2015. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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