Legami parentali e cointeressenze economiche legittimano l’interdittiva antimafia (TAR Sicilia n. 422 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
I legami parentali tra il titolare di un’impresa e un soggetto appartenente a una consorteria mafiosa assumono rilievo ai fini della valutazione del pericolo di infiltrazione quando sussistono cointeressenze economiche ovvero l’impresa presenti una conduzione collettiva e una regia familiare, anche di fatto, o risulti possibile un’influenza mafiosa in ragione del contatto con il congiunto. Il Prefetto non è titolare di alcun obbligo di disporre la prevenzione collaborativa, che costituisce misura alternativa all’interdittiva “pura” rimessa a una valutazione tecnica discrezionale dell’amministrazione. Il giudice amministrativo non può sostituire le proprie deduzioni a quelle spettanti per legge all’autorità prefettizia, ma deve limitare il proprio sindacato alla logicità delle affermazioni in punto di non occasionalità del fenomeno agevolativo.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’impresa agricola individuale, impugna l’informazione antimafia di contenuto interdittivo emessa dalla Prefettura di Trapani, nonché il provvedimento con cui l’ANAC procede all’inserimento nel Casellario della relativa annotazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 84 e 89-bis del d.lgs. n. 159/2011, eccesso di potere, difetto di motivazione e carenza di istruttoria.
Con un secondo motivo la ricorrente censura la mancata adozione di una misura meno invasiva, invocando il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Il Ministero dell’Interno e l’ANAC si costituiscono in giudizio. Disposti incombenti istruttori, il ricorso viene trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 10 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, la Sezione richiama il consolidato orientamento secondo cui i legami parentali rilevano ai fini della valutazione del pericolo di infiltrazione in presenza di cointeressenze economiche ovvero laddove l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare, anche di fatto, o se possa esservi influenza mafiosa in ragione del contatto con il congiunto, richiamando Cons. St., sez. III, 7 luglio 2025, n. 5836.
Il TAR valorizza una serie di dati convergenti: la ricorrente è titolare di tre imprese, due delle quali destinatarie di distinti provvedimenti interdittivi antimafia; è coniuge di un elemento di spicco della consorteria mafiosa; nell’ambito di una delle società il congiunto figura come unico dipendente e il figlio come amministratore; la sede delle imprese riferibili alla ricorrente coincide con quella di altre due società parimenti colpite da interdittive. Le risultanze investigative compendiate nell’ordinanza di custodia cautelare del 16 aprile 2024 restituiscono dati rilevanti sia per i reati contestati sia per le cointeressenze tra l’indagato e la moglie.
Sul secondo motivo, la Sezione ribadisce che la prevenzione collaborativa ha la funzione di diversificare le misure di prevenzione in rapporto all’intensità del pericolo di condizionamento, contemperando l’interesse dell’impresa alla conservazione dell’integrità aziendale e l’interesse pubblico all’applicazione selettiva della misura più grave. Da ciò consegue che non sussiste alcun obbligo in capo al Prefetto di disporla, richiamando TAR Palermo, sez. I, 30 ottobre 2025, n. 2373.
Nel caso concreto, l’amministrazione si è espressamente interrogata sulla praticabilità di una misura meno invasiva, escludendola con considerazioni non illogiche e coerenti con i dati informativi richiamati. Il sindacato giurisdizionale resta pertanto circoscritto alla logicità delle valutazioni tecniche, senza possibilità di sostituzione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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