Improcedibile il ricorso senza relazione di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. II n. 20042 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, l’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. impone, a pena di improcedibilità, il deposito, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta. Tale formalità è diretta a consentire alla Corte di verificare la tempestività del ricorso. Quando la relazione di notifica non sia rinvenibile nel fascicolo del ricorrente né in quello del controricorrente, e il decorso del termine breve non risulti altrimenti verificabile, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. La soluzione non contrasta con la garanzia dell’art. 6 CEDU, poiché le modalità di applicazione di tale norma nei giudizi di legittimità dipendono dalle peculiarità del procedimento, caratterizzato dall’assistenza obbligatoria di un avvocato iscritto in un albo speciale.

Il Fatto

Un condòmino impugnò la delibera assembleare limitatamente al punto relativo all’approvazione di lavori edilizi ritenuti difformi da quelli già ordinati da una precedente sentenza del Tribunale di Catania. Il Tribunale rigettò la domanda; la Corte di appello di Catania riformò la decisione accogliendo l’impugnazione.

Il Condominio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito dal condòmino con controricorso e ricorso incidentale. Quest’ultimo censura la compensazione delle spese disposta in appello in assenza di adeguata motivazione sulle gravi ed eccezionali ragioni.

La Motivazione della Corte

In via preliminare e assorbente, il Collegio rileva l’inosservanza dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. La disposizione prescrive, a pena di improcedibilità, che insieme col ricorso sia depositata la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione. La formalità serve a consentire la verifica della tempestività dell’impugnazione.

Nel caso esaminato, il ricorrente ha dato atto nel ricorso che la notifica della sentenza impugnata è avvenuta, ma dagli appositi controlli del Collegio negli incartamenti processuali non è stata rinvenuta la relazione di notifica alla data dell’udienza. Tale copia non è stata trovata nemmeno nel fascicolo depositato dalla parte controricorrente, circostanza che avrebbe potuto assicurare la procedibilità del ricorso, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 10648/2017.

Il Collegio esclude che la tempestività possa essere verificata per altra via. Il periodo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza impugnata e la notifica del ricorso supera il termine breve di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., sicché non è possibile ricostruire la tempestività dell’impugnazione secondo l’indirizzo di Cass. n. 11386/2019 e Cass. n. 17066/2013.

La soluzione non incontra censura sotto il profilo dell’art. 6 CEDU. La stessa Corte EDU ha riconosciuto che il modo di applicazione di tale garanzia nei giudizi di legittimità dipende dalle peculiarità del procedimento, nel quale è prevista l’assistenza obbligatoria di un avvocato iscritto in un albo speciale, con competenze idonee a garantire la qualità del ricorso e il rispetto delle condizioni formali. Nello stesso senso, per più ampia motivazione, Cass. n. 2228/2025.

Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con conferma dell’indirizzo di Cass. n. 1839/2022. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo; sussistono inoltre i presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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