Nel giudizio di rinvio il giudice deve pronunciarsi su tutte le eccezioni pretermesse, senza necessità di riproposizione (Cass. civ. Sez. 2 n. 14890 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, pone le parti nella medesima posizione originaria e impone al giudice del rinvio di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito già proposte nelle fasi anteriori, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione. In caso di cassazione con rinvio, per gli aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti, il giudice di merito deve esaminare ex novo il fatto della lite e decidere su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali. La contumacia della parte nel giudizio di rinvio non può implicare rinuncia o abbandono delle richieste già acquisite al giudizio, né determina preclusioni da giudicato interno. La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove legali disattese o elementi soggetti a valutazione recepiti senza apprezzamento critico, non già per una erronea valutazione del materiale istruttorio.
Il Fatto
Un condomino conveniva in giudizio il condominio per sentir dichiarare la propria titolarità di una quota di proprietà pari a 7,66 millesimi, anziché di 9,34 millesimi come ritenuto dal condominio, con diritto alla restituzione delle somme versate in eccedenza. Dopo una lunga vicenda processuale, caratterizzata da un primo annullamento con rinvio e da una successiva cassazione con rinvio per omessa pronuncia sull’eccezione di compensazione, il giudice del rinvio accoglieva le ragioni del condominio. Avverso tale decisione il condomino proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo relativo al contrasto tra giudicati e all’omesso esame dell’eccezione di compensazione. Il ricorrente sosteneva che non vi sarebbe stato alcun giudicato sull’eccezione, mai ritualmente riproposta nei gradi successivi. La Corte rigetta la censura: l’accertamento per cui il ricorrente non aveva fornito prova dei pagamenti indebiti non era stato specificamente impugnato, con conseguente passaggio in giudicato della decisione. Inoltre, richiama il proprio precedente orientamento per cui, nel giudizio di rinvio, il giudice è comunque tenuto a pronunciarsi su tutte le eccezioni di merito a suo tempo proposte, anche se non formalmente riproposte, e la contumacia della parte non comporta rinuncia alle richieste già avanzate (richiama Cass., Sez. 2, n. 12065 del 2024 e Cass., Sez. 5, n. 4070 del 2019).
Quanto al secondo e terzo motivo, concernenti la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la valutazione della CTU e del credito del condominio, la Corte li dichiara inammissibili. La doglianza, infatti, non verteva sull’utilizzo di prove non dedotte o sulla violazione di prove legali, ma su una mera rivalutazione del materiale istruttorio, come la contestazione della parzialità dell’accertamento peritale. Il ricorrente non aveva neppure riportato il contenuto della relazione del consulente, né dimostrato la dedotta rinuncia implicita al credito oggetto di decreto ingiuntivo, limitandosi a riferimenti generici.
La Corte rigetta pertanto il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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