Delibere di comunione impugnabili solo ex art. 1109 c.c. (Cass. civ. Sez. III n. 22025 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di comunione pro indiviso di beni immobili, le deliberazioni adottate dall’assemblea dei comunisti non possono essere impugnate per eccesso di potere assembleare o per conflitto di interesse, ma esclusivamente per le ragioni indicate dall’art. 1109 c.c. La diversità delle regole di convocazione e svolgimento dell’assemblea e la facoltà concessa ai comunisti di sciogliere ogni questione mediante l’esercizio del diritto potestativo di richiesta di divisione rendono irrilevanti i principi elaborati in tema di assemblea condominiale. L’eccesso di potere presuppone la lesione contestuale dell’interesse dell’ente collettivo e di quello del singolo, sicché la sua esclusione non integra vizio di motivazione. Il ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ.

Il Fatto

Il giudizio è promosso da un partecipante a una comunione per accertare l’illegittima interruzione, da parte dell’amministratore, dell’erogazione di acqua proveniente da pozzi comuni destinati a irrigare i fondi dei singoli partecipanti, e per ottenere il risarcimento del danno per la perdita delle piante del proprio fondo.

La Corte d’appello, ritenuta la legittimazione passiva dell’amministratrice in regime di prorogatio, conferma il rigetto della domanda risarcitoria. Qualifica la controversia in materia di comunione e non di condominio, esclude l’eccesso di potere assembleare e ritiene che la delibera di distacco per morosità andasse impugnata ex art. 1109 c.c., con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni e mancata prova del danno. Il comunista ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato infondato. La Corte distrettuale ha correttamente applicato il principio per cui, nella comunione pro indiviso di beni immobili, sono irrilevanti i principi sull’eccesso di potere elaborati in tema di assemblea condominiale. Rileva la diversità delle regole di convocazione e svolgimento e, soprattutto, la facoltà dei comunisti di risolvere ogni questione tramite il diritto potestativo di divisione. Le delibere sono impugnabili solo per le ragioni dell’art. 1109 c.c., come affermato dai precedenti richiamati.

La Corte precisa la funzione dell’eccesso di potere: nel diritto privato esso serve a superare i limiti del controllo di mera legittimità sulle volontà di enti collettivi, ma presuppone un interesse dell’ente leso insieme a quello del singolo. La Corte d’appello ha esaminato la questione in fatto ed escluso coerentemente tale vizio, né il motivo allega un pregiudizio ricadente sul bene comune.

Quanto alla dedotta omissione sulla violazione degli obblighi di mandato dell’amministratore, essa non integra il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., perché è consequenziale all’infondatezza della censura di illegittimità della delibera. Ne deriva l’assorbimento della questione sul mandato e l’irrilevanza della circostanza asseritamente omessa.

Analoga considerazione vale per la mancata prova dei danni e il rigetto della richiesta di CTU valutativa. Tale assunto attiene a una seconda ratio decidendi, fondata sull’onere probatorio ex art. 2697 c.c. e sull’assenza di un divieto comunale di irrigare con l’acquedotto. L’inammissibilità del motivo relativo alla primaria ragione del decidere rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti alla secondaria ratio decidendi.

Il secondo motivo è inammissibile ex art. 366 n. 4 cod. proc. civ., perché non si confronta con la ratio decidendi: la Corte d’appello ha escluso ogni responsabilità per la mancata esecuzione del provvedimento possessorio, essendo pacifica la cessazione dell’erogazione integrativa per deterioramento dell’impianto. Il motivo che non considera le ragioni che sorreggono la decisione è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *