Comodato precario e giudicato interno: inammissibile la qualificazione in cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 22316 del 02.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione del rapporto di comodato come precario, non investita da appello principale o incidentale, è coperta da giudicato interno e non può essere rimessa in discussione nel giudizio di legittimità, neppure deducendo un inquadramento del rapporto nell’ambito dell’art. 1322 cod. civ. quale contratto atipico di durata. Il giudice d’appello che esamina l’eccezione riconvenzionale di compensazione ai sensi dell’art. 1808 cod. civ. deve tener conto delle spese pacificamente non contestate, la cui mancata considerazione integra violazione degli artt. 36 e 112 cod. proc. civ. e determina la cassazione della sentenza con rinvio.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto il rilascio di un immobile concesso in godimento e il risarcimento del danno da occupazione. Il comodante chiede la liberazione del bene; il comodatario resiste e propone domanda riconvenzionale per il ristoro delle migliorie apportate, oltre a un’eccezione di compensazione con quanto dovuto per l’occupazione.

Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere sul rilascio, riconosce il risarcimento da occupazione in favore del comodante e l’indennizzo per le migliorie in favore del comodatario, compensando i contrapposti importi. La Corte d’appello di Ancona, accogliendo il gravame del comodante, condanna il comodatario al pagamento della sola differenza, escludendo l’indennizzo per le opere perché estranee all’ambito dell’art. 1808 cod. civ. Il comodatario ricorre per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente contesta la sussunzione del rapporto nell’ambito dell’art. 1810 cod. civ., sostenendo che il bene, destinato ad abitazione, avrebbe dovuto essere ricondotto a un contratto atipico di durata, meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 cod. civ., con limitazione del potere di restituzione.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. Il primo giudice aveva qualificato il godimento come comodato precario; su tale qualificazione non era stato proposto appello dal comodante e nemmeno appello incidentale dal comodatario. Si era dunque formato un giudicato interno sul punto. Le censure alle affermazioni della corte territoriale non colpiscono una decisione autonoma, ma solo affermazioni ricognitive di quanto già stabilito e ormai incontestabile.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 36 e 112 cod. proc. civ., per l’omessa pronuncia sull’eccezione di compensazione relativa alle spese dell’impianto elettrico. La Corte ritiene il motivo fondato: la corte d’appello ha esaminato l’eccezione riconvenzionale e scrutinato i presupposti dell’art. 1808 cod. civ., ma ha omesso di considerare che le spese per l’impianto elettrico non erano state contestate dal comodante, che anzi ne aveva chiesto la compensazione nelle conclusioni del ricorso in appello. Di tale importo si sarebbe dovuto tenere conto nella determinazione dell’indennità di occupazione.

L’accoglimento del secondo motivo assorbe il terzo, con cui si denuncia la violazione del D.M. 10.03.2014 n. 55 e dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. in tema di liquidazione delle spese di lite. La sentenza è cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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