Indennità per nullità del termine e onere di contestazione in appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23458 del 18.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello la parte che intenda contestare fatti non esaminati dal primo giudice perché assorbiti dalla decisione su una questione preliminare deve assolvere l’onere di contestazione con il ricorso in appello, non essendo sufficiente il deposito delle note di trattazione scritta, che interviene in fase ormai tardiva. Il diritto al TFR maturato in forza di un rapporto di lavoro dichiarato illegittimo non è collegato alla pronuncia di nullità del termine e alla sua conseguente tutela risarcitoria: il suo dies a quo di prescrizione coincide con la cessazione del rapporto, momento in cui la pretesa poteva essere fatta valere. La quantificazione dell’indennità ai sensi dell’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 è rimessa alla valutazione equitativa del giudice di merito, che può attribuire rilievo prevalente al disinteresse del lavoratore rispetto al ripristino del rapporto.
Il Fatto
Gli eredi di un lavoratore riproponevano davanti al Tribunale di Roma la domanda volta a ottenere la quantificazione dell’indennità conseguente alla declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso con una società. Premettevano che la Cassazione, con ordinanza, aveva stabilito che il risarcimento andava determinato secondo i parametri dell’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 e che il giudizio di rinvio non era stato riassunto; chiedevano pertanto la condanna al pagamento di almeno dodici mensilità e di un ulteriore importo a titolo di TFR.
Il Tribunale respingeva le domande accogliendo l’eccezione di prescrizione. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, confermava il rigetto con argomentazioni diverse: escludeva la prescrizione, quantificava l’indennità in misura minima e, risultando la somma dovuta inferiore a quella già corrisposta dalla società, respingeva la pretesa; quanto al TFR, rilevava che non era stato chiesto con l’originario ricorso. Proposto ricorso per cassazione, la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale ritenuto provato il pagamento di una somma in assenza di prova documentale e per avere considerato tardiva la contestazione. La Corte osserva che, a prescindere dalla sindacabilità in cassazione della statuizione sull’esistenza o meno di una contestazione, la doglianza non merita accoglimento. Anche ammesso che il primo giudice non si fosse pronunciato sulle altre problematiche, la società aveva dedotto sin dalla costituzione in primo grado di avere corrisposto l’importo; l’onere di contestazione avrebbe quindi dovuto essere assolto quanto meno con il ricorso in appello. La contestazione intervenuta solo con il deposito delle note di trattazione scritta era dunque effettivamente tardiva.
Il secondo motivo censurava l’errata applicazione dell’art. 2948, n. 5, cod. civ., sostenendosi che, se la cristallizzazione del diritto risaliva all’ordinanza della Suprema Corte, gli eredi sarebbero stati legittimati a richiedere tutte le somme conseguenti al riconosciuto rapporto. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio della decisione: la Corte territoriale non ha dichiarato prescritta la domanda di TFR, ma ne ha ritenuto inammissibile l’esame perché non proposta con l’originario ricorso, con conseguente impossibilità di operare dell’effetto interruttivo del giudizio estinto.
La Corte aggiunge, in ogni caso, che il dies a quo del termine prescrizionale del TFR andava individuato nella data di cessazione del rapporto, non essendovi alcun collegamento tra la pretesa relativa al TFR e la pronuncia dichiarativa della nullità del termine e delle sue conseguenze risarcitorie. Tale data coincideva, al più tardi, con il decesso del lavoratore, con conseguente scadenza del termine molto tempo prima dell’instaurazione del giudizio.
Il terzo motivo eccepiva l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dal libretto di lavoro, dal quale sarebbe emersa una durata del rapporto superiore ai ventotto giorni. Il motivo è infondato: la maggiore durata del rapporto non è decisiva ai fini della determinazione dell’indennità, poiché la sua quantificazione è stata calibrata anche su altri presupposti, tra cui il disinteresse del lavoratore, ritenuto preminente rispetto alle dimensioni dell’impresa e alle condizioni delle parti. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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