Revoca delle dimissioni telematiche efficace anche durante il periodo di prova (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24991 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 26 d.lgs. n. 151/2015 si applica anche alle dimissioni rassegnate durante il periodo di prova. Il comma 7 e il comma 8-bis del medesimo articolo configurano eccezioni di stretta interpretazione, che non contemplano il patto di prova. La revoca delle dimissioni, comunicata tempestivamente dal lavoratore con le modalità telematiche, rende l’atto privo di effetti e impone il ripristino del rapporto di lavoro nella sua interezza, inclusa la fase di prova non ancora esperita. La libera recedibilità ex art. 2096 cod. civ. non giustifica il solo risarcimento del danno, poiché non si discute di illegittimità del recesso datoriale, ma dell’efficacia di una revoca che elimina l’atto stesso.
Il Fatto
Il lavoratore, assunto da una società di trasporto ferroviario, rassegnava le dimissioni in data 5 settembre 2019, pochi giorni dopo l’instaurazione del rapporto, avvenuta il 4 settembre 2019. Il 12 settembre 2019 revocava le dimissioni con le modalità telematiche previste dalla legge.
Il Tribunale accoglieva il ricorso del lavoratore, dichiarava efficace la revoca e condannava la società a riammetterlo in servizio, rigettando la domanda di pagamento delle retribuzioni maturate. La Corte d’Appello confermava la decisione. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo l’inapplicabilità dell’art. 26 d.lgs. n. 151/2015 alle dimissioni in periodo di prova e la sussistenza del solo diritto al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 26 d.lgs. n. 151/2015, che disciplina le dimissioni telematiche e la facoltà di revoca entro sette giorni. La ratio della norma, desumibile dai lavori preparatori, è garantire l’autenticità della volontà del lavoratore e contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco”.
Il comma 7 esclude l’applicabilità dei commi da 1 a 4 al lavoro domestico e alle dimissioni intervenute nelle sedi di cui all’art. 2113, quarto comma, cod. civ. o avanti alle commissioni di certificazione. Il comma 8-bis esclude i rapporti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Il periodo di prova non è menzionato.
La società fondava la propria tesi sulla circolare del Ministero del Lavoro n. 12 del 4 marzo 2016. La Corte ribadisce che le circolari ministeriali sono atti interni all’amministrazione, non creano diritto e non vincolano l’interpretazione giudiziale, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 3457 del 2012 e Cons. Stato, sez. III, n. 4478 del 2016. Nel caso di specie la circolare aveva attribuito alla norma contenuti diversi dal dato testuale, introducendo un’ipotesi derogatoria non prevista.
La Corte conferma che la ratio del patto di prova e quella dell’art. 26 operano su piani differenti: la prima tutela l’interesse comune alla verifica del contratto, la seconda evita abusi datoriali in posizione di debolezza del prestatore. Richiamando Cass. n. 27331 del 2023 e Cass. n. 28384 del 2024, si afferma che la forma imposta non altera la natura negoziale delle dimissioni, ma ne condiziona l’efficacia.
Quanto agli effetti della revoca, venuto meno l’effetto risolutorio, il rapporto riprende piena funzionalità. Ammettere il solo risarcimento frustrerebbe la ratio della norma. Il rapporto deve essere ripristinato nella sua interezza, inclusa la fase di prova, che, se interrotta inefficacemente, deve essere ripristinata per consentire al lavoratore di completarla. I precedenti invocati dalla ricorrente (Cass. n. 31159 del 2018 e Cass. n. 29208 del 2019) riguardano l’illegittimità del recesso datoriale in prova, ipotesi diversa. Il ricorso è respinto; la ricorrente è condannata alle spese e al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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