Cessazione materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse (Cass. civ. Sez. V n. 30464 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parte che, nelle more del giudizio di legittimità, dichiari l’avvenuto integrale soddisfacimento della pretesa e chieda la cessazione della materia del contendere senza che l’altra parte rassegni conclusioni conformi, manifesta in modo chiaro e inequivoco il disinteresse alla prosecuzione del giudizio. In difetto di documentazione idonea a comprovare il sopravvenuto pagamento, il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenienza di tale ragione di inammissibilità giustifica l’integrale compensazione delle spese di legittimità. Non è dovuta l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, prevista per il rigetto integrale, l’inammissibilità originaria e l’improcedibilità, non per l’inammissibilità sopravvenuta.
Il Fatto
Il ricorrente, in qualità di successore universale dei propri danti causa, aveva ottenuto il riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, del diritto al rimborso del 90 per cento delle somme versate a titolo di IRPEF e ILOR per gli anni 1990 e 1991, in forza della disciplina agevolativa dell’art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002 a favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990.
Non ottenuta l’integrale esecuzione, il contribuente aveva promosso dinanzi alla CGT di secondo grado ricorso per ottemperanza ex art. 70 del D. Lgs. n. 546 del 1992. Il giudice tributario respingeva il ricorso, rilevando che l’Amministrazione aveva erogato il 50 per cento nei limiti dell’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014 e che non poteva disporsi l’esecuzione integrale del giudicato per l’attestata incapienza dei fondi. Proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Nel termine di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, dando atto che l’Agenzia delle Entrate aveva corrisposto tutte le somme dovute in forza della sentenza della CTR etnea e chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La Corte esclude che l’istanza possa trovare accoglimento. Manca, anzitutto, una conclusione conforme di entrambe le parti: il resistente non ha rassegnato analoga richiesta. Difetta, inoltre, la documentazione atta a comprovare l’avvenuto integrale pagamento: nel fascicolo telematico si rinvengono soltanto due messaggi di posta elettronica del marzo 2023, riferiti — come chiarito nello stesso ricorso — alla notifica di accettazione delle somme versate in conto delle maggiori dovute.
La Corte ricorda che, entro il termine di cui all’art. 372, comma 2, c.p.c., sarebbe stato possibile depositare documenti volti a evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso, richiamando sul punto Cass. n. 17955/2025, Cass. n. 5408/2022 e Cass. Sez. Un. n. 272/2023.
Ciò nonostante, nella richiesta avanzata la Corte ravvisa una chiara e inequivoca manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del giudizio. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in linea con Cass. n. 17701/2025, Cass. n. 24499/2024 e Cass. n. 4611/2024; quanto all’accoglimento dell’istanza in assenza di conclusioni conformi, il Collegio richiama Cass. n. 11739/2025, Cass. n. 20524/2024, Cass. n. 21757/2021 e Cass. n. 14546/2019.
La sopravvenienza della ragione di inammissibilità giustifica l’integrale compensazione delle spese di legittimità. Non deve essere resa, infine, l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002: la disposizione, di carattere eccezionale e «lato sensu» sanzionatorio, è prevista per il rigetto integrale, l’inammissibilità originaria e l’improcedibilità, e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, come affermato da Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022 e Cass. n. 23408/2021. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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