Diritto di prelazione nell’impresa familiare e cessazione definitiva del lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33596 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di lavoro nell’impresa familiare, ai fini dell’individuazione del limite temporale del perdurare del diritto di prelazione sull’azienda, che l’art. 230 bis, quinto comma, cod. civ. riconosce ai partecipi che prestano la propria attività di lavoro in via continuativa nella famiglia o nell’impresa familiare, si deve avere riguardo al momento della cessazione definitiva dell’attività di lavoro e non a quello della successiva liquidazione della quota di partecipazione, che costituisce soltanto un diritto di credito del partecipe. La mera sospensione della prestazione non è di per sé incompatibile con la partecipazione all’impresa familiare, ma solo la cessazione definitiva della collaborazione determina il diritto alla liquidazione e, con esso, l’estinzione del diritto di prelazione. Sul piano processuale, la parte pienamente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare le proprie domande assorbite, essendo sufficiente la loro espressa riproposizione in appello o in cassazione.
Il Fatto
Una collaboratrice aveva prestato attività nell’impresa familiare del padre dal 1978 fino al gennaio 2009. Nel 2010 l’azienda era stata conferita in una società a responsabilità limitata. La collaboratrice ha agito in giudizio per far valere, in via principale, il diritto di prelazione ex art. 230 bis, quinto comma, cod. civ., chiedendo il trasferimento dell’impresa al prezzo indicato nell’atto di conferimento; in via subordinata ha domandato l’accertamento della simulazione della costituzione societaria; in via ulteriormente gradata la liquidazione della quota di partecipazione.
Il tribunale, qualificando l’interruzione dell’attività come mera sospensione, aveva accolto la domanda principale. La Corte d’appello, in riforma, ha escluso la prelazione, ritenendo definitivamente cessata la collaborazione, e ha reputato rinunciata la domanda subordinata, non riproposta in appello. La ricorrente ha impugnato la sentenza con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte chiarisce che la sospensione della prestazione non è di per sé incompatibile con la partecipazione all’impresa familiare: solo la cessazione definitiva della collaborazione fa maturare il diritto alla liquidazione e, contestualmente, estingue il diritto di prelazione. Nel caso concreto la Corte d’appello ha accertato l’interruzione stabile dell’attività, con volontà di ottenere soltanto la liquidazione della quota.
Sul punto il Collegio richiama Sez. n. 17639 del 2016, secondo cui il limite temporale del diritto di prelazione e riscatto coincide con il momento della liquidazione della quota, inteso come consolidarsi del diritto di credito alla cessazione del rapporto. La Corte precisa che rileva il momento della cessazione dell’attività, e non quello, successivo ed eventuale, della materiale liquidazione, che può seguire anche a lunga distanza.
La genesi della regola è la ratio conservativa e produttivistica dell’azienda sottesa all’istituto: sarebbe contraddittorio far dipendere l’estinzione della prelazione dall’incerta definizione del credito invece che dalla cessazione della prestazione. Del resto l’art. 230 bis, quinto comma, cod. civ. attribuisce la prelazione ai partecipi del primo comma, cioè ai familiari che prestano attività continuativa; il diritto presuppone dunque la persistenza di tale condizione di fatto.
Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili, perché mirano a una rivisitazione degli accertamenti di merito e della valutazione delle prove, sindacato precluso in sede di legittimità. Il Collegio osserva che l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione.
È invece fondato il quarto motivo, per violazione degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ.: la ricorrente, nella memoria di costituzione in appello, aveva espressamente richiamato e riproposto tutte le domande subordinate, così scongiurando la presunzione di rinuncia. La Corte richiama Sez. Un. n. 13195 del 2018: la parte pienamente vittoriosa non deve proporre appello incidentale per le domande assorbite, essendo sufficiente la loro riproposizione. La sentenza è quindi cassata sul motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.
Nota della Redazione
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