Inammissibile il ricorso che non censura la ratio decidendi assorbente (Cass. civ. Sez. III n. 34253 del 27.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che non censuri la principale ratio decidendi della sentenza impugnata. Quando la Corte di merito fonda la propria decisione su una statuizione autonoma e idonea da sola a sostenere il dispositivo, l’omessa impugnazione di quella statuizione ne determina il passaggio in giudicato e rende superfluo l’esame dei motivi che presuppongono la sua caducazione. È inoltre inammissibile il motivo che, per la prima volta nel giudizio di legittimità, invochi una norma non applicata dalla sentenza impugnata, trattandosi di questione nuova. Parimenti inammissibile è la censura eccentrica rispetto alla qualificazione giuridica del rapporto operata dal giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente aveva sottoscritto nel 2003 una proposta di assicurazione, poi accettata con emissione di polizza, versando un premio unico cui seguiva un ulteriore versamento, per un totale di 192.000 euro. Le prestazioni previste consistevano, in caso di vita, in una rendita vitalizia immediata con restituzione del premio, e in caso di decesso nel valore della polizza.

Il ricorrente convenne in giudizio la compagnia assicurativa e l’intermediario chiedendo, in via principale, la nullità del contratto quadro e della polizza per inosservanza dell’obbligo di forma scritta previsto dall’art. 23 TUF, e, in via subordinata, il risarcimento dei danni e la restituzione delle somme versate. Il Tribunale rigettò le domande; la Corte d’appello di Milano confermò integralmente la decisione. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato con priorità il terzo motivo, in quanto assorbente. Con esso il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., lamentando che la Corte d’appello avesse ritenuto non provata la perdita del capitale investito, nonostante la documentazione prodotta e le ammissioni della controparte, che avrebbero reso il fatto non contestato.

Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglie la principale ratio decidendi della sentenza di merito. La Corte d’appello aveva infatti affermato che la censura proposta in appello, relativa alla responsabilità risarcitoria della compagnia, era generica e quindi inammissibile. Tale statuizione non ha formato oggetto del ricorso per cassazione e, pertanto, è passata in giudicato.

Da qui la conseguenza: è divenuto superfluo valutare se la perdita del capitale fosse provata per non contestazione. La statuizione di primo grado sulla mancata dimostrazione di tale pregiudizio, confermata in appello, è ormai definitiva. Il secondo motivo, relativo alla nullità del contratto di investimento per violazione degli artt. 21 e 23 TUF e del Regolamento Consob 11522/98, resta assorbito.

Quanto al primo motivo, il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1325, 1418, 1882-1895 c.c. per mancanza della causa assicurativa, assumendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità del contratto per difetto del rischio tipico dell’assicurazione sulla vita, trattandosi in realtà di un investimento finanziario. La Corte ha osservato che la censura è eccentrica, perché la Corte territoriale aveva univocamente qualificato il contratto come strumento finanziario e non di natura assicurativa. Per di più, l’invocazione dell’art. 1895 c.c. per la prima volta in sede di legittimità integra una questione nuova, come tale inammissibile.

La Corte ha richiamato i principî affermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi), in base ai quali, in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, può prescindersi dalla verifica dell’integrità del contraddittorio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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