Rendita catastale, titolarità passiva e legittimazione del Comune (Cass. civ. Sez. V n. 34622 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione della rendita catastale, la titolarità della posizione soggettiva passiva del rapporto controverso è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito; la relativa contestazione integra una mera difesa, non soggetta alle decadenze processuali, purché i fatti su cui si fonda risultino ritualmente acquisiti al processo, ed è rilevabile d’ufficio se emergente dagli atti di causa. Nel giudizio tributario avente ad oggetto la rendita o il classamento, l’interesse ad agire spetta anche all’amministrazione comunale e non solo al contribuente, in forza dell’art. 24, comma 1, Cost. Quanto agli immobili di categoria D, l’obbligo di motivazione dell’atto di classamento è osservato con l’indicazione del capitale fondiario e del saggio di redditività. La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando l’onere probatorio sia attribuito a parte diversa, non quando l’apprezzamento dell’esito della prova sia erroneo.

Il Fatto

Due società propongono separati ricorsi per la cassazione della sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento aveva respinto gli appelli, riuniti, avverso la decisione di primo grado emessa in parziale accoglimento dei ricorsi del Comune di Peio e di una delle società avverso avvisi di accertamento delle rendite catastali di due complessi idroelettrici.

Il Comune resiste con controricorso; la Provincia Autonoma di Trento resta intimata. Le società contestano, tra l’altro, la titolarità passiva di una di esse, il difetto di motivazione degli atti, la carenza di prova dei valori stimati e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la doglianza sulla titolarità del rapporto. La posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda e spetta all’attore allegarla e provarla, salvo riconoscimento o difese incompatibili del convenuto (Cass. Sez. Un. n. 2951/2016; conf. Cass. n. 10435/2025).

La contestazione della titolarità integra dunque una mera difesa, non soggetta a decadenze processuali, ma richiede la rituale acquisizione probatoria dei fatti: è rilevabile d’ufficio se risultante dagli atti, in cassazione nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato (Cass. n. 23721/2021). I giudici d’appello avevano accertato che la società era proprietaria dei manufatti fino a giugno 2008, avendo essa stessa impugnato gli avvisi ICI dichiarando tale qualità. La Corte dichiara pertanto inammissibile la produzione documentale in cassazione, perché viola l’art. 372 c.p.c.

Sul secondo profilo la Corte ribadisce che l’interesse ad agire in materia di rendita e classamento è ravvisabile anche nell’amministrazione comunale (Cass. Sez. Un. n. 15201/2015): escluderlo contrasterebbe con l’art. 24, comma 1, Cost. e comprometterebbe la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche.

Quanto agli immobili di categoria D, l’obbligo di motivazione è osservato con l’indicazione del capitale fondiario e del saggio di redditività, poiché l’atto di classamento è esito di stima diretta dell’Ufficio (Cass. n. 19140/2021, n. 32861/2019). La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se l’onere sia attribuito a parte diversa, non per erroneo apprezzamento della prova, sindacabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. Le critiche alla CTU, già valutate in merito, sono inammissibili anche per la preclusione della doppia conforme ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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